REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(ai sensi del
D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e della Legge 27
dicembre 1997 n. 449)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento
- Il presente Regolamento disciplina
lapplicazione dellIstituto dellaccertamento con adesione previsto dal
D.Lgs. 218/97 nellambito della potestà regolamentare prevista
dallart. 50 della L. 449/97, dagli artt. 52 e 59 del
D.Lgs. 446/97, secondo principi di semplificazione e razionalizzazione dei
procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione
del contenzioso.
Art. 2
Introduzione dellIstituto dellaccertamento con adesione
- Il Comune, nel rispetto dei principi di cui
allart. 1, introduce nel proprio ordinamento l'Istituto di accertamento con
adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via
amministrativa degli accertamenti.
Art. 3
Ambito di applicazione dellIstituto dellaccertamento con adesione
- L'istituto dell'accertamento con adesione è
applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di
mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle
dichiarazioni.
- Il ricorso all'accertamento con adesione
presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di
apprezzamento valutativo da parte dellUfficio, esulano dal campo applicativo
dell'Istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle
quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- In sede di contraddittorio lUfficio
deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del
rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto
costi - benefici dell'operazione.
Art. 4
Autotutela
- Il Comune o i soggetti di cui
allart. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 446/97 possono procedere:
- allannullamento totale o parziale dei
propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- alla revoca dufficio di provvedimenti
che per ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento delle
condizioni di fatto o di diritto, risultanti da pronunciamenti giurisprudenziali o da
circolari o da risoluzioni, che hanno dato luogo allemanazione del provvedimento
medesimo.
In relazione ai propri atti
riconosciuti illegittimi o infondati, salvo che sia intervenuta sentenza passata in
giudicato, lUfficio che ha emanato latto ha il potere di procedere
allannullamento, totale o parziale, con provvedimento motivato, comunicato
allinteressato tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Il provvedimento di annullamento o di revoca
deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario
dellatto.
- In pendenza di giudizio, lannullamento
o la revoca del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in
materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la
pretesa tributaria in contestazione con lammontare delle spese di giudizio da
rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga lopportunità di
coltivare la lite il responsabile dellUfficio o suo delegato, dimostrata la
sussistenza dellinteresse del Comune ad attivarsi mediante lautotutela, può
annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione
al contribuente e al Sindaco per leventuale desistenza dal contenzioso, da
comunicare allorgano giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.
- Qualora si rilevi, dopo l'adozione
dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo,
lUfficio non può procedere allaccertamento con adesione ma ha il dovere di
annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
- In ogni caso ed anche qualora il
provvedimento sia divenuto definitivo, intendendosi per definitivo il provvedimento non
più impugnabile, il responsabile dellUfficio o suo delegato può procedere
allannullamento medesimo in presenza di palesi illegittimità dellatto, quali,
tra le altre:
- errori di persona o di soggetto passivo;
- evidente errore logico;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione soggettiva;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente
sanata entro i termini di decadenza;
- errori di calcolo nella liquidazione del
tributo;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione
di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
- Lannullamento di un atto può avvenire
sia per iniziativa autonoma dellUfficio che ha emanato latto, al fine di
perseguire lo scopo della buona amministrazione e della diminuzione del contenzioso, sia
per istanza del contribuente accertato, mediante presentazione di una memoria difensiva
che dimostri le carenze del provvedimento. In caso di istanza di annullamento presentata
dal contribuente, leventuale atto di annullamento da parte dellUfficio
competente non si configura come atto dovuto, rimanendo nella sua discrezionalità
valutarne la fondatezza.
- La pendenza del contenzioso sullatto
di accertamento, oppure la definitività del provvedimento medesimo non costituiscono
limite allesercizio dellautotutela ed al potere di annullamento
dellUfficio competente.
- In presenza di sentenza passata in giudicato
non è consentito lannullamento o la revoca dufficio fatta salva l'ipotesi di
ricorso respinto solo per motivi di carattere formale (inammissibilità, irricevibilità,
improcedibilità).