REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e della Legge 27 dicembre 1997 n. 449) 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

  1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’Istituto dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97 nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 50 della L. 449/97, dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97, secondo principi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.

Art. 2
Introduzione dell’Istituto dell’accertamento con adesione

  1. Il Comune, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, introduce nel proprio ordinamento l'Istituto di accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.

Art. 3
Ambito di applicazione dell’Istituto dell’accertamento con adesione

  1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
  2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell’Ufficio, esulano dal campo applicativo dell'Istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
  3. In sede di contraddittorio l’Ufficio deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione.

Art. 4
Autotutela

  1. Il Comune o i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 446/97 possono procedere:
  1. all’annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  2. alla revoca d’ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, risultanti da pronunciamenti giurisprudenziali o da circolari o da risoluzioni, che hanno dato luogo all’emanazione del provvedimento medesimo.

In relazione ai propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato, l’Ufficio che ha emanato l’atto ha il potere di procedere all’annullamento, totale o parziale, con provvedimento motivato, comunicato all’interessato tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno.

  1. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell’atto.
  2. In pendenza di giudizio, l’annullamento o la revoca del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l’ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l’opportunità di coltivare la lite il responsabile dell’Ufficio o suo delegato, dimostrata la sussistenza dell’interesse del Comune ad attivarsi mediante l’autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l’eventuale desistenza dal contenzioso, da comunicare all’organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.
  3. Qualora si rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, l’Ufficio non può procedere all’accertamento con adesione ma ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
  4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, intendendosi per definitivo il provvedimento non più impugnabile, il responsabile dell’Ufficio o suo delegato può procedere all’annullamento medesimo in presenza di palesi illegittimità dell’atto, quali, tra le altre:
  1. errori di persona o di soggetto passivo;
  2. evidente errore logico;
  3. errore sul presupposto del tributo;
  4. doppia imposizione soggettiva;
  5. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  6. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  7. errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
  8. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
  1. L’annullamento di un atto può avvenire sia per iniziativa autonoma dell’Ufficio che ha emanato l’atto, al fine di perseguire lo scopo della buona amministrazione e della diminuzione del contenzioso, sia per istanza del contribuente accertato, mediante presentazione di una memoria difensiva che dimostri le carenze del provvedimento. In caso di istanza di annullamento presentata dal contribuente, l’eventuale atto di annullamento da parte dell’Ufficio competente non si configura come atto dovuto, rimanendo nella sua discrezionalità valutarne la fondatezza.
  2. La pendenza del contenzioso sull’atto di accertamento, oppure la definitività del provvedimento medesimo non costituiscono limite all’esercizio dell’autotutela ed al potere di annullamento dell’Ufficio competente.
  3. In presenza di sentenza passata in giudicato non è consentito l’annullamento o la revoca d’ufficio fatta salva l'ipotesi di ricorso respinto solo per motivi di carattere formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).