TITOLO II
PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE
Art. 5
Competenza
- Competente alla definizione con adesione di
un accertamento è il Responsabile dellUfficio preposto alla funzione di
accertamento in materia che ha emanato latto.
Art. 6
Attivazione del procedimento
- Il procedimento di definizione con adesione
può essere attivato:
- a cura dellUfficio che ha emanato
latto di accertamento, prima della notifica dellavviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, dopo
lavvenuta notifica dellavviso di accertamento.
Art. 7
Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
- L'ufficio, in presenza di situazioni che
rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento
formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso
un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel
quale sono indicati:
a) il tributo ed il
periodo dimposta accertato, gli elementi identificativi dell'atto e della eventuale
denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
b) il giorno ed il
luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
- Le richieste di chiarimenti, gli inviti a
esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e
notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di
liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai
sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- La partecipazione del contribuente al
procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito
stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte
dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
Art. 8
Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Il contribuente al quale sia stato
notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 7 comma
1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione
Tributaria di primo grado per la Provincia di Trento, istanza, in carta libera a mezzo
raccomandata o con deposito allUfficio Tributi dietro rilascio di ricevuta, di
accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
- L'accertamento può essere definito con
adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La
definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento
totale dellobbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di
tutti i coobbligati.
- La rinuncia alla richiesta di definizione,
ritenuta implicita in caso di presentazione di ricorso, vale per il solo soggetto
ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con
adesione.
- La presentazione dell'istanza produce
l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data
di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dellaccertamento sia
quelli del pagamento del tributo.
- Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza
di definizione, l'Ufficio, anche telematicamente o via fax, formula l'invito a comparire.
Il giorno della comparizione deve essere fissato tra il 20° ed il 40° giorno dalla
ricezione dell'istanza di definizione da parte del Comune.
Art. 9
Effetti dellinvito a comparire
- La mancata comparizione del contribuente nel
giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con
adesione.
- Eventuali, motivate, richieste di
differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata
nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- Delle operazioni compiute, delle
comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e
dell'esito negativo del concordato, è dato atto in sintetico verbale da parte
dellUfficio competente.
Art. 10
Atto di accertamento con adesione
- A seguito del contraddittorio, ove
l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare
atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo
procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
- Nell'atto di definizione vanno indicati gli
elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla
documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto
dallUfficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione
delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
Art. 11
Perfezionamento della definizione
- Il contribuente che ha aderito
allaccertamento può richiedere con lo stesso atto di accettazione il pagamento
rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo se le somme dovute
superano £ 5.000.000, elevabile a 6 rate se le somme dovute superano £ 10.000.000.
- Competente all'esame dell'istanza è
l'Ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare,
l'istanza è accolta. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al
comma 3 e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicherà un
interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi
che si applicano sulle rate successive alla prima decorrono dalla data di sottoscrizione
dellatto di adesione tra le parti fino alla data di versamento di ogni rata
successiva alla prima. Per il versamento delle rate successive alla prima il contribuente
è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bbis del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (titoli di Stato, titoli garantiti
dallo Stato, fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria).
- La definizione si perfeziona con il
versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle
somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua
tale versamento, nel succitato termine, laccordo è da considerarsi inesistente.
- Entro 10 giorni dal suddetto versamento il
contribuente fa pervenire all'Ufficio lattestazione dell'avvenuto pagamento.
L'Ufficio, a seguito del ricevimento dellattestazione, rilascia al contribuente
l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
- Relativamente ai tributi per i quali la
riscossione avviene tramite ruolo l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi
(tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con
adesione e la definizione si considera così perfezionata.
- Il mancato versamento alla scadenza anche di
una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di
pagamento, con escussione della garanzia prestata per un importo pari al debito residuo
previo ricalcolo degli interessi di mora nella misura prevista dalle norme vigenti.
Art. 12
Effetti della definizione
- Il perfezionamento dell'atto di adesione
comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è
integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
- L'intervenuta definizione non esclude,
peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso
che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di
nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non
rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso
alla data medesima.
- Qualora l'adesione sia conseguente alla
notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del
perfezionamento della definizione.