TITOLO II
PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Art. 5
Competenza

  1. Competente alla definizione con adesione di un accertamento è il Responsabile dell’Ufficio preposto alla funzione di accertamento in materia che ha emanato l’atto.

Art. 6
Attivazione del procedimento

  1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
  1. a cura dell’Ufficio che ha emanato l’atto di accertamento, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
  2. su istanza del contribuente, dopo l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.

Art. 7
Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

  1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:

a) il tributo ed il periodo d’imposta accertato, gli elementi identificativi dell'atto e della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.

b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

  1. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
  2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 8
Procedimento ad iniziativa del contribuente

  1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 7 comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado per la Provincia di Trento, istanza, in carta libera a mezzo raccomandata o con deposito all’Ufficio Tributi dietro rilascio di ricevuta, di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
  2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell’obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
  3. La rinuncia alla richiesta di definizione, ritenuta implicita in caso di presentazione di ricorso, vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.
  4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell’accertamento sia quelli del pagamento del tributo.
  5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telematicamente o via fax, formula l'invito a comparire. Il giorno della comparizione deve essere fissato tra il 20° ed il 40° giorno dalla ricezione dell'istanza di definizione da parte del Comune.

Art. 9
Effetti dell’invito a comparire

  1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
  2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
  3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in sintetico verbale da parte dell’Ufficio competente.

Art. 10
Atto di accertamento con adesione

  1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
  2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall’Ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché‚ la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 11
Perfezionamento della definizione

  1. Il contribuente che ha aderito all’accertamento può richiedere con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano £ 5.000.000, elevabile a 6 rate se le somme dovute superano £ 10.000.000.
  2. Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 3 e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima decorrono dalla data di sottoscrizione dell’atto di adesione tra le parti fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima. Per il versamento delle rate successive alla prima il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bbis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria).
  3. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua tale versamento, nel succitato termine, l’accordo è da considerarsi inesistente.
  4. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio l’attestazione dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento dell’attestazione, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
  5. Relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
  6. Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con escussione della garanzia prestata per un importo pari al debito residuo previo ricalcolo degli interessi di mora nella misura prevista dalle norme vigenti.

Art. 12
Effetti della definizione

  1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
  2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né‚ dal contenuto della dichiarazione né‚ dagli atti in possesso alla data medesima.
  3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.