TITOLO III
SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE
Art. 13
Riduzione della sanzione
- A seguito della definizione con adesione, le
sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura
di un quarto del minimo previsto dalla legge.
- L'infruttuoso esperimento del tentativo di
concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal
contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato dal Comune,
rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.
- Per le violazioni collegate al tributo
richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se
il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di
accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del
ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta
possibilità di riduzione, viene informato il contribuente apponendo la relativa
avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.