TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14
Decorrenza e validità
- Il presente regolamento entra in vigore il
1° gennaio 1999, fatte salve le disposizioni di cui allart. 4 (autotutela) e
allart. 13 comma 3 (definizione agevolata) già applicabili senza necessità di
apposita regolamentazione. Conseguentemente, lIstituto dellaccertamento con
adesione, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire
da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il
termine per limpugnazione.
- LIstituto suddetto è pure applicabile
su iniziativa dellUfficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi
dimposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere
allaccertamento.
- Per tutto quanto non previsto dal presente
Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 218/97 e
successive modificazioni.
- E' abrogata ogni altra norma non compatibile
con le disposizioni del presente regolamento.