TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
Decorrenza e validità

  1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 4 (autotutela) e all’art. 13 comma 3 (definizione agevolata) già applicabili senza necessità di apposita regolamentazione. Conseguentemente, l’Istituto dell’accertamento con adesione, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l’impugnazione.
  2. L’Istituto suddetto è pure applicabile su iniziativa dell’Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d’imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all’accertamento.
  3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 218/97 e successive modificazioni.
  4. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.