REGOLAMENTO PER LA
DISTRIBUZIONE E
LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE
TITOLO I
GENERALITÀ E NORME TECNICHE
TUBAZIONE STRADALE: Per tubazione stradale si intende il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dal serbatoio o impianto di captazione o sollevamento, portano lacqua agli impianti di derivazione di utenza. Esso viene eseguito a cura e criterio del Comune che rimane proprietario e che può attuare tutte le modificazioni, compresi allacciamenti di altri utenti e tutte le manutenzioni opportune.
IMPIANTO ESTERNO: Per impianto esterno si intende quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi fra tubazione stradale (esclusa) e lapparecchio di misura di utenza (compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua allutenza, fermo restando quanto stabilito nellart. 2 del presente Regolamento. Esso viene eseguito a cura e criterio del Comune che ne rimane proprietario e che può attuare tutte le manutenzioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti le modifiche opportune per adeguarlo alle esigenze del servizio. Lesecuzione dellimpianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario degli immobili interessati nonché dei permessi delle autorità competenti, che deve essere prodotta al Comune da parte del richiedente il servizio.
IMPIANTO INTERNO: Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono lacqua dallapparecchio di misura (escluso) agli apparecchi di utilizzazione. Lesecuzione, lesercizio e la manutenzione dellimpianto interno sono a carico del proprietario o per esso dellutente. Limpianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia. Lutente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del apparecchio di misura di utenza. Eventuali installazioni concordate con il Comune (riduttori di pressione, ecc.) restano a carico dellutente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità.
ART. 1 - ENTE GESTORE DEL SERVIZIO
Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile del COMUNE DI DRO è assunto dallo stesso ente in economia.
ART. 2 - MODALITÀ DELLA FORNITURA
Per ottenere la fornitura dellacqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno, il proprietario deve presentare richiesta al Comune, nelle forme previste dalla legislazione vigente, per effettuare lallacciamento. A tale scopo il Comune, effettuata sul posto la verifica dellentità e fattibilità delle opere, presenterà al richiedente unofferta valida sei mesi, commisurata al valore delle opere necessarie allesecuzione dellallacciamento.
Il Comune a seguito del versamento rilascia autorizzazione scritta, ed indicherà in linea di massima, ed in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del preventivo, la data dellinizio dei lavori e dellerogazione dellacqua, che restano subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti.
ART. 3 - ESECUZIONE LAVORI, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ESTERNO
Il Comune ha la facoltà di installare e modificare le varie parti dellimpianto esterno secondo le necessità del servizio con la concessione gratuita delle occorrenti servitù.
Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti alla rete idrica eseguiti prima delladozione del presente regolamento sono a carico dellutente per la parte eseguita su proprietà privata ed a carico del Comune per la parte eseguita su suolo pubblico. Gli interventi devono comunque essere concordati con il Comune.
Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti alla rete idrica seguiti
dopo ladozione del presente Regolamento sono così ripartiti:
ART. 4 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da apparecchio di misura.
ART. 5 - USI DELL'ACQUA POTABILE
L'acqua potabile viene di norma concessa:
- PER USI DOMESTICI, intendendosi come tali tutti gli usi all'interno di un edificio adibito esclusivamente ad abitazione civile ed assimilabili; si considera destinato ad uso domestico lacqua utilizzata per lalimentazione, per servizi igienici o per altri impieghi ordinari domestici compreso linnaffiamento di piccoli orti ed aiuole;
- PER USI NON DOMESTICI (consumi di ogni genere diversi dagli usi domestici, attività di allevamento animali e/o bocche antincendio).
- ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO ANIMALI
- BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE
E vietato luso dellacqua per gli usi diversi da quelli dichiarati nella concessione per la fornitura.
LUtente che utilizza lacqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento delleventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data posteriore, salvo il diritto di sospensione della fornitura e di ogni altra ragione ed azione giudiziaria.
E vietato allutente cedere o vendere a terzi lacqua fornita dal Comune senza autorizzazione scritta.