REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE E
LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

TITOLO I

GENERALITÀ E NORME TECNICHE

TUBAZIONE STRADALE: Per tubazione stradale si intende il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dal serbatoio o impianto di captazione o sollevamento, portano l’acqua agli impianti di derivazione di utenza. Esso viene eseguito a cura e criterio del Comune che rimane proprietario e che può attuare tutte le modificazioni, compresi allacciamenti di altri utenti e tutte le manutenzioni opportune.

IMPIANTO ESTERNO: Per impianto esterno si intende quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi fra tubazione stradale (esclusa) e l’apparecchio di misura di utenza (compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all’utenza, fermo restando quanto stabilito nell’art. 2 del presente Regolamento. Esso viene eseguito a cura e criterio del Comune che ne rimane proprietario e che può attuare tutte le manutenzioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti le modifiche opportune per adeguarlo alle esigenze del servizio. L’esecuzione dell’impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario degli immobili interessati nonché dei permessi delle autorità competenti, che deve essere prodotta al Comune da parte del richiedente il servizio.

IMPIANTO INTERNO: Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l’acqua dall’apparecchio di misura (escluso) agli apparecchi di utilizzazione. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto interno sono a carico del proprietario o per esso dell’utente. L’impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia. L’utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del apparecchio di misura di utenza. Eventuali installazioni concordate con il Comune (riduttori di pressione, ecc.) restano a carico dell’utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità.

ART. 1 - ENTE GESTORE DEL SERVIZIO

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile del COMUNE DI DRO è assunto dallo stesso ente in economia.

ART. 2 - MODALITÀ DELLA FORNITURA

Per ottenere la fornitura dell’acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno, il proprietario deve presentare richiesta al Comune, nelle forme previste dalla legislazione vigente, per effettuare l’allacciamento. A tale scopo il Comune, effettuata sul posto la verifica dell’entità e fattibilità delle opere, presenterà al richiedente un’offerta valida sei mesi, commisurata al valore delle opere necessarie all’esecuzione dell’allacciamento.

Il Comune a seguito del versamento rilascia autorizzazione scritta, ed indicherà in linea di massima, ed in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del preventivo, la data dell’inizio dei lavori e dell’erogazione dell’acqua, che restano subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti.

ART. 3 - ESECUZIONE LAVORI, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ESTERNO

Il Comune ha la facoltà di installare e modificare le varie parti dell’impianto esterno secondo le necessità del servizio con la concessione gratuita delle occorrenti servitù.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti alla rete idrica eseguiti prima dell’adozione del presente regolamento sono a carico dell’utente per la parte eseguita su proprietà privata ed a carico del Comune per la parte eseguita su suolo pubblico. Gli interventi devono comunque essere concordati con il Comune.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti alla rete idrica seguiti

dopo l’adozione del presente Regolamento sono così ripartiti:

ART. 4 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da apparecchio di misura.

ART. 5 - USI DELL'ACQUA POTABILE

L'acqua potabile viene di norma concessa:

- PER USI DOMESTICI, intendendosi come tali tutti gli usi all'interno di un edificio adibito esclusivamente ad abitazione civile ed assimilabili; si considera destinato ad uso domestico l’acqua utilizzata per l’alimentazione, per servizi igienici o per altri impieghi ordinari domestici compreso l’innaffiamento di piccoli orti ed aiuole;

- PER USI NON DOMESTICI (consumi di ogni genere diversi dagli usi domestici, attività di allevamento animali e/o bocche antincendio).

- ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO ANIMALI

- BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE

E’ vietato l’uso dell’acqua per gli usi diversi da quelli dichiarati nella concessione per la fornitura.

L’Utente che utilizza l’acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell’eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data posteriore, salvo il diritto di sospensione della fornitura e di ogni altra ragione ed azione giudiziaria.

E’ vietato all’utente cedere o vendere a terzi l’acqua fornita dal Comune senza autorizzazione scritta.