TITOLO II
NORME PER LE FORNITURE
ART. 6 - LIMITI DELLA DISTRIBUZIONE
Nel rispetto di quanto previsto dallart. 2 ed entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che le condizioni tecniche e di sicurezza non vi si oppongano, il Comune somministra l'acqua potabile a chiunque ne faccia richiesta scritta, intendendosi obbligato con tale atto a sottostare senza riserve ed eccezioni alle condizioni del presente Regolamento.
ART. 7 - CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO
Il Comune ha diritto di esigere dal richiedente i contributi a fondo perduto relativi alle derivazioni di presa, rifacimenti e potenziamenti della rete, nella misura e con le modalità vigenti all'atto del perfezionamento della domanda di allacciamento.
ART. 8 - DIRITTO DI SOSPENSIONE, LIMITAZIONE E REVOCA DELLA FORNITURA
E' facoltà del Comune di sospendere o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.
Analogamente il Comune, in caso di deficienza di disponibilità di acqua, dovuta a qualsiasi causa di forza maggiore, potrà imporre ai consumi ed agli usi opportune limitazioni.
ART. 9 - DESTINATARIO DELLA FORNITURA
La fornitura è effettuata, previo rilascio di concessione per la fornitura, a chi occupa l'immobile entro il quale l'acqua potabile deve venire utilizzata a prescindere dal titolo che determina l'occupazione purché siano rispettate le norme di cui agli articoli seguenti.
La fornitura può peraltro essere revocata o sospesa in qualsiasi momento da parte del Comune, senza l'obbligo di preventiva disdetta, nel caso venisse accertata l'abusiva o illegittima occupazione dell'immobile.
ART. 10 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO
La domanda di allacciamento alla rete di distribuzione acqua deve essere redatta dagli interessati servendosi degli appositi moduli predisposti dal Comune compilati e corredati dalla eventuale documentazione richiesta, in ogni loro parte e deve essere sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante. Nel caso che l'impianto interno non sia già allacciato alla rete stradale la domanda dovrà essere corredata dalla relativa autorizzazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile sul quale dovranno essere installate le tubazioni e lapparecchio di misura.
ART. 11 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA ED ESECUZIONE LAVORI
Ai richiedenti l'allacciamento, la modifica o lo spostamento, sarà fornito un preventivo dei lavori da eseguirsi, formulato sulla base della richiesta presentata e con l'applicazione dei prezzi unitari di cui al presente Regolamento.
Il preventivo verrà consegnato in copia all'utente ed avrà validità di sei mesi dalla data di invio all'utente.
Si darà luogo all'esecuzione dei lavori richiesti solo a seguito del pagamento della somma indicata in preventivo.
Il Comune si impegna ad eseguire i lavori entro trenta giorni lavorativi dalla data dell'avvenuto pagamento, fatti salvi eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore o ad improrogabili esigenze del servizio, e sempre che il richiedente abbia già predisposto le opere di propria competenza.
Trascorsi sei mesi dalla data del preventivo senza che sia stato possibile dar luogo all'esecuzione dei lavori, il preventivo sarà considerato scaduto e l'utente potrà richiedere la restituzione dell'importo eventualmente già versato.
ART. 12 - MODALITÀ PER IL RECESSO
L'utente che intende recedere dalla concessione per la fornitura deve dare comunicazione scritta al Comune. Il Comune provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e alla chiusura dellapparecchio di misura.
In mancanza di tale comunicazione l'utente resta direttamente responsabile verso il Comune del corrispettivo per consumi di acqua, noleggio, ecc. di chi subentra e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontarsi allapparecchio di misura ed agli impianti del Comune posti in proprietà privata o comunque soggetti alla custodia dell'utente.
ART. 13 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE DERIVAZIONI DI PRESA
Ogni fabbricato o proprietà privata dovrà avere una diramazione separata con una presa d'acqua distinta sul tubo principale.
In casi particolari il Comune ha la facoltà di allacciare più fabbricati con una stessa derivazione di presa (impianto esterno).
Spetta al Comune determinare il diametro e il punto di derivazione della presa ed i diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino allapparecchio di misura.
Spetta inoltre al Comune eseguire qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione dellimpianto esterno così come stabilito dallart. 3.
Spetta invece all'utente richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del Comune addetti al lavoro, provvedere all'esecuzione delle opere murarie, degli scavi e dei reinterri necessari per la costruzione degli impianti di derivazione, attuati su proprietà privata. A giudizio insindacabile del Comune le derivazioni, esclusa la presa stradale, possono essere fatte eseguire in tutto o in parte agli interessati.
ART. 14 - PROPRIETÀ DELLA CONDOTTA
Le condotte stradali, anche se costruite a spese e con contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni, anche se costruite col contributo degli utenti, sono di proprietà del Comune fino allapparecchio di misura compreso. Restano invece di proprietà privata col carico della manutenzione ed ogni connessa responsabilità le tubazioni dell'impianto interno poste tra lapparecchio di misura e gli apparecchi di utilizzazione. Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di presa posate sul suolo pubblico come sulle parti esistenti in proprietà privata, senza che ciò dia luogo ad alcun risarcimento o indennizzo a favore del proprietario interessato, salvo il ripristino delle condizioni della proprietà stessa.
Art. 15 - DIVIETO DELLUTENTE DI MODIFICARE LIMPIANTO ESTERNO
Non è consentito agli utenti o ad altri, sotto pena del pagamento dei danni, manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dellimpianto esterno, salva ogni riserva da parte del Comune di esperire ogni altra azione a norma di legge. Le manutenzioni e riparazioni alle opere murarie su proprietà restano a carico dell'utente o del proprietario. Per la riparazione di guasti sulle derivazioni, provocati dagli utenti o da terzi il Comune si riserva il diritto di risarcimento dei danni. A chiunque estraneo al Comune è fatto divieto di manomettere, spostare, modificare ecc. le derivazioni di presa o di parti di esse e/o di eseguire opere che ne compromettano l'utilizzo o l'accessibilità.
ART. 16 - VOLTURA DELL'UTENZA
In caso di passaggio del prelievo dell'acqua da un utente con regolare concessione per la fornitura ad un altro soggetto, quest'ultimo deve effettuare richiesta scritta al Comune per ottenere regolare benestare di subingresso.
ART. 17 - VARIAZIONI DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO
Nel caso di modificazioni delle tariffe di fornitura o delle norme del presente Regolamento e relativi allegati, da parte degli organi competenti, il Comune darà comunicazione all'utente mediante avviso all'Albo del Comune per 15 giorni consecutivi. Se l'utente non recede dalla concessione per la fornitura entro 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate. Fino alla data del recesso l'utente dovrà osservare le variazioni intervenute.
ART. 18 - INTERRUZIONI E IRREGOLARITÀ DI SERVIZIO
Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura come pure per le oscillazioni di pressione dovute a causa di forza maggiore, eventi fortuiti, incidenti, scioperi, necessità di lavori o casi analoghi, anche se non comunicati all'utenza. In nessuno di tali casi l'utente avrà diritto ad abbuoni, risarcimento danni, rimborsi di spese.
ART. 19 - RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE
L'utente è consegnatario dei materiali e delle apparecchiature del Comune posti sulla proprietà privata ed ha l'obbligo di avere cura della loro conservazione. Egli è responsabile ed è tenuto al risarcimento di ogni danno arrecato. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso l'utente o terzo per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo uso dell'acqua. Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle derivazioni di presa poste in proprietà privata fanno capo esclusivo al proprietario dell'immobile ove sono collocate o all'utente, quando l'uno o l'altro abbiano mancato di richiedere il tempestivo intervento del Comune per la riparazione dei danni comunque provocati o verificatisi e rilevabili con la normale diligenza.
ART. 20 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE FORNITURE
La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune, quando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento. Ciò senza pregiudizio alcuno di ogni e qualsiasi ulteriore azione da parte del Comune per il recupero dei crediti e per la tutela delle proprie spettanze, non escluso il rimborso delle maggiori spese di esazione.
ART. 21 - CONSUMI ABUSIVI
Il consumo di acqua per usi diversi da quelli previsti nella concessione per la fornitura di fornitura è vietato. L'utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.
ART. 22 - INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENTE
Qualora per ragioni imputabili all'utente, sia necessario intervenire sugli impianti, l'utente è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute.
ART. 23 - TARIFFE DI VENDITA E DIRITTI FISSI
La determinazione delle tariffe di vendita dell'acqua potabile e delle quote di noleggio apparecchi di misura per le singole categorie di utenza, così come i contributi ed i diritti fissi dovuti dagli utenti a titolo di rimborso o concorso spese per gli allacciamenti ed i subentri di utenza, posa apparecchi di misura, prestazioni varie, nonché degli interessi, penalità e spese per ritardato pagamento bollette od altre infrazioni, sono deliberate dal Consiglio comunale.
Le relative deliberazioni saranno considerate ad ogni effetto quali norme integrative al presente Regolamento.
ART. 24 - MISURA DELL'ACQUAIl consumo di acqua viene normalmente misurato mediante apparecchio di misura. Sono ammesse forniture forfait, senza apparecchio di misura, per le bocche da incendio, per eventuali forniture provvisorie.
ART. 25 - PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro 15 giorni dalla consegna all'utente delle relative bollette e, comunque, entro il termine e con le modalità indicate dal Comune. Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere oltre all'importo dovuto, anche le penalità, gli interessi e le maggiori spese di esazione. La morosità se protratta per un ulteriore periodo di otto giorni dà diritto inoltre al Comune di procedere alla sospensione della fornitura senza preavviso, con esclusione degli usi domestici, e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso. L'utente moroso non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino dell'erogazione l'utente è tenuto a pagare oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti. Nel periodo di interruzione della fornitura per qualsiasi motivo, decorreranno ugualmente canoni di noleggio degli apparecchi di misura e controllo.
ART. 26 - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO
Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune. Il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura ed al prevedibile fabbisogno dell'utente. Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno. I cambi o spostamenti eseguiti su richiesta o per fatto dovuto all'utente sono eseguiti a spese dell'utente stesso.
ART. 27 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA
Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Comune, a suo insindacabile giudizio, e di facile accesso agli addetti del Comune. Nei casi di proprietà recintate, i punti di consegna e di misura vengono possibilmente localizzati al limite della proprietà in idoneo manufatto con diretto accesso da strada aperta al pubblico. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati. A monte ed eventualmente anche a valle dellapparecchio di misura viene collocato inoltre, a cura del Comune, un rubinetto di arresto. Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione e l'uso del locale in cui è collocato lapparecchio di misura deve darne immediata comunicazione al Comune, il quale provvederà agli eventuali spostamenti a spese dell'utente. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto dellapparecchio di misura a spese dell'utente qualora lapparecchio di misura stesso venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto a giudizio del Comune. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune. La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune. I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali di suo uso esclusivo.
ART. 28 - GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA ED ACCESSORI
L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza. Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questa possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni.
ART. 29 - LETTURA DEGLI APPARECCHI DI MISURA
La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari. Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire due successive letture del apparecchio di misura può essere disposta la chiusura dell'utenza, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo aver effettuato la lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese. Il Comune ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.
ART. 30 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DELLAPPARECCHIO DI MISURA
Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento dellapparecchio di misura, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente od, in mancanza, in base alla media dei consumi dei due periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui lapparecchio di misura ha funzionato regolarmente. Nei casi di manomissione del apparecchio di misura, da attribuirsi a colpa dell'utente o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.
ART. 31 - VERIFICA DEGLI APPARECCHI DI MISURA A RICHIESTA DELL'UTENTE
Quando un utente ritenga erronee le indicazioni dellapparecchio di misura può richiederne la verifica al Comune, eventualmente in contraddittorio con un tecnico di sua fiducia.
Se la verifica conferma l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento. Se invece la verifica comprova l'esattezza dellapparecchio di misura entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23/08/1982 n. 854 per quanto applicabile, il Comune addebita le spese di verifica; in tal caso non si procederà naturalmente ad alcuna rettifica dei consumi.