ART. 32 - PRESCRIZIONI E COLLAUDI
Le installazioni interne private hanno inizio immediatamente dopo gli apparecchi di misura e comprendono tutti i tubi con i loro rispettivi accessori. Le installazioni interne private sono eseguite a cura e spese del proprietario o dell'utente, che ne hanno la piena responsabilità e ne curano la relative manutenzione. Per la loro esecuzione il proprietario e/o l'utente si affidano ad installatori di loro fiducia, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio od alle Associazioni Artigianali che dimostrino competenza, esperienza tecnica, capacità organizzative e che assumano le responsabilità che possono loro derivare da eventuali danni a persone o cose conseguenti a deficienze degli impianti interni da essi eseguiti. Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali obbligatorie esistenti, nonché a quelle suggerite dall'esperienza e dalla tecnica del particolare settore. Il Comune può non concedere ed in qualsiasi momento sospendere la fornitura qualora Organi riconosciuti dalla legge dichiarassero non idonei gli impianti interni per l'uso dell'acqua. Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo crede opportuno, senza che da ciò derivi per essa assunzione di alcuna responsabilità presente o futura. Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, o non offrissero sufficienti garanzie, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura.
ART. 33 - ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
Negli impianti interni lutente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:
- impianti di riscaldamento;
- impianti di condizionamento e trattamento dellaria;
- impianto di trattamento dellacqua
- piscine;
- impianti antincendio a mezzo Spinkler e lance;
- impianti di irrigazione automatica;
- macchine di lavaggio per tintorie;
- impianti di dosaggio automatico di acque e sostanze medicamentose in allevamenti zootecnici;
- impianti antincendio con sostanze schiumogene
- apparecchiature dentistiche;
- impianti centralizzati di pulizie ad alta pressione;
- protezioni di apparecchi di misura di laboratorio
- protezioni reparti di degenza infettivi;
- autoclavi di sterilizzazione
- lavatrici industriali;
- acquedotti privati sia da sorgente che da pozzo;
- impianti antincendio con collegamento motopompa.
ART. 34 - MODIFICHE
Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o da esigenze di sicurezza e lutente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.
In caso dinadempienza il Comune ha facoltà di sospendere lerogazione finché lutente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.
ART. 35 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ
Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sui consumi di acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo lapparecchio di misura da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.
ART. 36 - VIGILANZA
Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà. I dipendenti hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento e da quanto stabilito nella concessione per la fornitura. In casi di opposizione o di ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondessero alle norme di sicurezza ed alle direttive del presente regolamento, o non offrissero sufficienti garanzie. Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare la concessione per la fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.