TITOLO III
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

 ART. 32 - PRESCRIZIONI E COLLAUDI

Le installazioni interne private hanno inizio immediatamente dopo gli apparecchi di misura e comprendono tutti i tubi con i loro rispettivi accessori. Le installazioni interne private sono eseguite a cura e spese del proprietario o dell'utente, che ne hanno la piena responsabilità e ne curano la relative manutenzione. Per la loro esecuzione il proprietario e/o l'utente si affidano ad installatori di loro fiducia, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio od alle Associazioni Artigianali che dimostrino competenza, esperienza tecnica, capacità organizzative e che assumano le responsabilità che possono loro derivare da eventuali danni a persone o cose conseguenti a deficienze degli impianti interni da essi eseguiti. Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali obbligatorie esistenti, nonché a quelle suggerite dall'esperienza e dalla tecnica del particolare settore. Il Comune può non concedere ed in qualsiasi momento sospendere la fornitura qualora Organi riconosciuti dalla legge dichiarassero non idonei gli impianti interni per l'uso dell'acqua. Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo crede opportuno, senza che da ciò derivi per essa assunzione di alcuna responsabilità presente o futura. Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, o non offrissero sufficienti garanzie, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

 ART. 33 - ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Negli impianti interni l’utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

  1. le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all’esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali d’acqua di rifiuto, di adduzione gas ed a quota ad essi superiore;
  2. nell’interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall’azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate;
  3. nessuna tubazione dell’impianto interno potrà sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica;
  4. nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico, ogni colonna montante deve avere ala base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;
  5. è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o comunque commiste; è ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
  6. l’impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante appositi giunti dielettrico e non potrà essere utilizzato, come presa di terra per il collegamento ad apparecchi elettrici;
  7. è vietato l’inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all’interno dell’edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell’acqua pompata anche in caso di guasto; gli schemi dell’impianto di pompaggio possono essere richiesti e verificati dal Comune.;
  8. per l’installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l’accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno di acqua per sifonamento;
  9. al fine di evitare riflussi d’acqua con possibili conseguenze inquinanti per l’acquedotto potabile l’utente dovrà premunirsi ed installare sui suoi impianti per i quali la concessione diretta alle rete pubblica è da ritenersi pericolosa, dei sistemi di disconnessione; esempi di impianti su cui l’utente è comunque tenuto ad installare il disconnettore:

ART. 34 - MODIFICHE

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o da esigenze di sicurezza e l’utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso d’inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l’erogazione finché l’utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali. 

ART. 35 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sui consumi di acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo l’apparecchio di misura da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

ART. 36 - VIGILANZA

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà. I dipendenti hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento e da quanto stabilito nella concessione per la fornitura. In casi di opposizione o di ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondessero alle norme di sicurezza ed alle direttive del presente regolamento, o non offrissero sufficienti garanzie. Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare la concessione per la fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.