TITOLO IV
IMPIANTI PARTICOLARI

ART. 37 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

a) le fontane pubbliche;

b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici ed impianti di proprietà comunale;

c) le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico.

L'erogazione potrà avvenire anche a deflusso libero, senza misurazione ed il relativo consumo potrà essere determinato a forfait. E' fatto divieto di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli potabili; dalle bocche di innaffiamento di strade dei giardini pubblici se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate; dalle bocche antincendio se non per spegnimenti d'incendi. Eventuali deroghe al predetto divieto dovranno essere richieste in forma scritta e potranno essere rilasciate dal Comune, in casi particolari ed a suo insindacabile giudizio, sempre in forma scritta, con addebito anche forfetario dei consumi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a), b). 

ART. 38 - BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE

In seguito ad apposite domande viene rilasciata una concessione per la fornitura specifica per l'alimentazione delle bocche da incendio che è sempre distinta da quella relativa ad altri usi. Le prese di alimentazione delle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazioni diverse da quelle di spegnimento incendi. Le costruzioni delle suddette prese vengono eseguite dal Comune e i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione delle bocche da incendio. Ai rubinetti delle singole bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo, e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa, dandone però comunicazione al Comune entro 24 ore affinché lo stesso possa provvedere a riapplicare i sigilli. Il Comune non assume nessuna responsabilità circa la efficacia delle bocche da incendio al momento dell'uso, la cui verifica spetta all'utente. A seguito di rilascio della concessione di fornitura per bocche antincendio private, il Comune stabilisce un canone di abbonamento annuo.