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ITOLO VART. 39 - INFRAZIONE
Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate dagli addetti del Comune e danno diritto al Comune stesso di applicare all'utente le sanzioni seguenti, in dipendenza della gravità dell'infrazione:
a) penalità nella misura vigente al momento dell'infrazione e recupero delle somme presumibilmente frodate;
b) sospensione temporanea o definitiva della fornitura e delle altre eventuali in corso con l'utente;
c) procedura in sede civile e penale.
ART. 40 - AUTORIZZAZIONI PER IL PASSAGGIO DELLE CONDOTTE
L'utente è tenuto a concedere il diritto di servitù gratuita per il passaggio, l'appoggio, e l'infissione di quanto è necessario per l'esercizio delle somministrazioni, servano le stesse all'utente, a terzi o ai bisogni del Comune. L'utente si impegna a sottoscrivere i formali atti di costituzione delle servitù, a richiesta del Comune. Nel caso di disdetta o di cessazione degli obblighi qui reciprocamente assunti, l'utente non avrà diritto di pretendere la rimozione dai propri immobili degli infissi e delle installazioni del Comune, destinati alla fornitura nei confronti di altri utenti. Eventuali ulteriori interventi, determinati a seguito di motivate esigenze, verranno eseguiti con oneri a carico dellutente successivamente allacciato.
ART. 41 - TASSE ED IMPOSTE
Qualunque tassa che venisse istituita sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi sarà ad esclusivo carico dell'utente, così come le spese di bollo ed ogni altra tassa gravante sulla concessione per la fornitura.
ART. 42 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE
Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
ART. 43 - OBBLIGATORIETÀ
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti del Comune. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni concessione per la fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia all'atto del rilascio della concessione per la fornitura stessa od in caso di subingresso.
ART. 44 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE
Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Rovereto. Il Comune riconoscerà, in caso di contestazioni, le sole comunicazioni fatte per iscritto. Il domicilio dell'utente si intende eletto, a tutti gli effetti, nel luogo ove avviene la fornitura.
ART. 45 - NORMA TRANSITORIA
Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline intorno alla distribuzione dell'acqua che vi fossero contrarie.
Le utenze che sono in contrasto con le norme del presente regolamento dovranno adeguarsi allo stesso entro i termini stabiliti dalle Leggi in vigore e comunque entro anni uno dallentrata in vigore del presente Regolamento. Se il contrasto riguarda luso dellacqua potabile, la regolarizzazione dovrà avvenire entro mesi tre.