CAPO I
Finalità

ART. 1

1. Con il presente regolamento il Comune di Dro, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall’art. 12 della Legge 07.08.1990 nr. 241 e dall’art. 7 della L.R. 31.07.1993 nr.13 e da eventuali modificazioni o integrazioni, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali, alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate fermi rimanendo i principi fissati dalla Costituzione dell’economicità, ragionevolezza e imparzialità.-

ART. 2

1. L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.-

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.-

3. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 3

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2 Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dalla vigente normativa.-