1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:
a) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune di Dro;
b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
c) associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane e straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.
I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che per legge sono attribuiti ad altri Enti.-