ART. 5
1. Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata oltre che dalla documentazione indicata al successivo articolo 9 anche dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino le spese e le relative entrate.-
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli Enti pubblici e privati, alle Associazioni e ai Comitati il cui Statuto prevede, in caso di cessazione dellattività, la devoluzione al Comune di beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.-
3. Oltre a quanto previsto al comma precedente, la Giunta Comunale nel determinare la misura dellintervento finanziario comunale, deve tenere conto di:
a) il numero dei soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nellattività ordinaria del soggetto richiedente il contributo;
b) la qualità del soggetto richiedente e il valore sociale dellattività anche con riferimento ad eventuali piani approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;
c) attività prefissa e programmata dal soggetto richiedente ed il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
d) la mancanza di finalità di lucro;
e) la presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
f) la situazione economica e finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione predetta ai sensi del comma 1;
g) La capacità di autofinanziamento.-
4.- I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e Segretario dellEnte richiedente.-
5. Qualora i contributi per finalità sociale rivestano natura di quota di iscrizione dellente ad una associazione o istituzione riconosciuta et operante a livello generale (UNICEF, UILDM, Telefono azzurro ecc.) la liquidazione può avvenire prescindendo dallinoltro della documentazione indicata nel successivo art. 9.-
ART. 6
1. L'intervento del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 4.-
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici e privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati, ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire attraverso l'assegnazione di contributi finanziari e la concessione duso di impianti, strutture e attrezzature comunali.(In tal caso la responsabilità è a totale carico dellorganizzatore la manifestazione).- Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio, o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.
ART. 7
1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti, da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazione a favore delle manifestazione per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto lintervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.