ART.9
Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e sentite le Commissioni competenti determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi. Dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte della Giunta Provinciale i soggetti interessati alla concessione dei contributi presentano la seguente documentazione:
A) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario;
B) relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso con stima previsionale delle entrate e delle spese;
C) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge 55/90 (antimafia), qualora previsto dalla vigente normativa in materia;
D) dichiarazione per la verifica dei presupposti di esenzione o assoggettamento a ritenuta fiscale.
Nel caso di spese di investimento/acquisto beni strumentali la liquidazione dovrà essere effettuata dietro ulteriore presentazione di idonea documentazione contabile e fiscale, attestante l'effettivo sostenimento delle medesime, e con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri Enti Pubblici o Privati.-
ART. 10
1.- Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere lindicazione dei requisiti posseduti e lindividuazione delle finalità alle quali lintervento richiesto è destinato.-
2.- Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.-
3.- Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato per ciascuna finalità di intervento.-
4.- La Giunta Comunale tenuto conto delle risultanze dellistruttoria, sentito il parere delle Commissioni competenti, e delle risorse disponibili in bilancio forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce limporto assegnato a soggetti ed iniziative.-