ART.11
1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
A) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale comprese le iniziative extrascolastiche a favore degli alunni della Scuola Infanzia e dell'obbligo;
B) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
C) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne, aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
D) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre Comunità nazionali o straniere.-
ART. 12
1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alla Associazioni, o, in alternativa, l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle Associazioni beni ed attrezzature acquistati direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul Piano culturale. I contributi sono indicati in via generale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e definiti sulla scorta della documentazione e al verificarsi delle condizioni generali.