CAPO VII
Attività sportive e ricreative del tempo libero
ART. 13
1. Gli interventi
del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono
finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e
sportiva dei giovani.
2. Il Comune
interviene inoltre a sostegno di associazioni, che curano la pratica da parte di persone
residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie,
ricreative, del tempo libero.
3. Il Comune può
concedere contributi alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per
l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla
promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, o a parziale copertura
di oneri sostenuti da Associazioni sportive per lavori a impianti di struttura di
proprietà comunale o privata in base ad apposite convenzioni.-
4. Gli interventi di
cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e
condizioni di cui ai precedenti articoli.