CAPO VII
Attività sportive e ricreative del tempo libero

ART. 13

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie, ricreative, del tempo libero.

3. Il Comune può concedere contributi alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, o a parziale copertura di oneri sostenuti da Associazioni sportive per lavori a impianti di struttura di proprietà comunale o privata in base ad apposite convenzioni.-

4. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.