ART. 14
1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
a) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
c) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e del turismo.
2.- Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per leconomia e lo sviluppo della comunità.-