ART. 17
1.- In applicazione delle vigenti disposizioni in materia antincendio il Consiglio Comunale può determinare, in sede di approvazione del Bilancio del Comune, lentità del contributo ordinario posto a carico del Bilancio medesimo, da erogare al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari ai sensi della L.R. nr. 24 di data 20.08.1954.-
2.- Eventuali contributi straordinari per il finanziamento dellacquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti, ecc. sono determinati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del Bilancio del Comune e sono iscritti nel Bilancio del Corpo dei Vigili del Fuoco in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore.- Lammontare dei contributi straordinari, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione, non possono superare la spesa sostenuta per lacquisto dei beni finanziati.-
3.- I contributi ordinari e straordinari sono erogati dalla Giunta comunale su domanda del Comandante, in relazione al fabbisogno di cassa del bilancio del Corpo dei Vigili del Fuoco.-