CAPO XI
Contributi al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco

ART. 17

1.- In applicazione delle vigenti disposizioni in materia antincendio il Consiglio Comunale può determinare, in sede di approvazione del Bilancio del Comune, l’entità del contributo ordinario posto a carico del Bilancio medesimo, da erogare al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari ai sensi della L.R. nr. 24 di data 20.08.1954.-

2.- Eventuali contributi straordinari per il finanziamento dell’acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti, ecc. sono determinati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del Bilancio del Comune e sono iscritti nel Bilancio del Corpo dei Vigili del Fuoco in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore.- L’ammontare dei contributi straordinari, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione, non possono superare la spesa sostenuta per l’acquisto dei beni finanziati.-

3.- I contributi ordinari e straordinari sono erogati dalla Giunta comunale su domanda del Comandante, in relazione al fabbisogno di cassa del bilancio del Corpo dei Vigili del Fuoco.-