ART. 18
1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Al riguardo gli organizzatori devono presentare:
A) relazione illustrativa con indicata la finalità;
B) preventivo di spesa con indicati i mezzi per coprire la medesima;
C) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi Legge 55/90 (antimafia);
D) dichiarazione di utilizzo di contributo come da schema predisposto (per individuare i presupposti della ritenuta fiscale);
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene mediante apposita richiesta di messa a disposizione.