CAPO XIII
Disposizioni transitorie e finali
ART. 19
1.- Il presente
regolamento entra in vigore con lesecutività della deliberazione di approvazione.-
2.- La Giunta ne
dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo
Statuto e la diffusione ai soggetti previsti dallart. 4.-
ART. 20
Per il biennio
1995/1996 ed in sede di prima applicazione del presente regolamento, si prescinde dai
termini di presentazione delle domande come individuate negli articoli precedenti.-