CAPO XIII
Disposizioni transitorie e finali

ART. 19 

1.- Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione di approvazione.-

2.- La Giunta ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall’art. 4.-

ART. 20

Per il biennio 1995/1996 ed in sede di prima applicazione del presente regolamento, si prescinde dai termini di presentazione delle domande come individuate negli articoli precedenti.-