TITOLO V
Servizio pubblico

Art. 21
SERVIZI

1. La biblioteca di base è orientata alla promozione della lettura e alla diffusione dell'informazione. L'organizzazione dei servizi risponde agli obiettivi dell'attenzione agli utenti, della rimozione di ogni ostacolo fisico, psicologico e procedurale all'utilizzazione del patrimonio documentario, delle attrezzature e dei servizi. Le misure adottate a salvaguardia del patrimonio documentario e mobiliare devono conciliarsi con il principio della massima fruibilità pubblica.

2. Allo scopo la biblioteca organizza:

a) per i ragazzi:

- una sezione di lettura e di consultazione a scaffale aperto;

- una sezione di riviste;

- una sezione di prelettura e prime letture;

b) per gli adulti:

- una sezione di lettura a scaffale aperto;

- una sezione riviste;

- una sezione di documentazione locale;

- sale di consultazione e studio

c) per tutti:

- un servizio di informazione e consulenza;

- iniziative culturali con particolare riguardo alla diffusione della lettura, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio documentario, alla comprensione dei processi della comunicazione e dell'informazione, con impegno speciale nei confronti dei lettori debuttanti;

- un servizio di informazione di comunità

un servizio di fonoteca, videoteca e multimedialità

un servizio di consultazione del patrimonio archivistico comunale

3. L'organizzazione delle sezioni si informa ai principi della moderna biblioteconomia. La biblioteca tiene debito conto delle indicazioni e delle raccomandazioni tecniche al riguardo rese note dal Servizio provinciale competente in materia di attività culturali.

4. I servizi di consultazione e lettura in sede della biblioteca e il prestito del materiale della biblioteca sono gratuiti. Per particolari servizi a domanda individuale, quali riproduzione di documenti, consultazione di banche dati remote (escluso il CBT), ricerche bibliografiche complesse, prestito interbibliotecario, potranno essere introdotte delle tariffe ispirate a criteri di uniformità nell'ambito del sistema bibliotecario trentino con provvedimento dell'Amministrazione comunale sentito il Consiglio di biblioteca; allo scopo la biblioteca tiene conto delle indicazioni fornite dal Servizio provinciale competente in materia di attività culturali.

Art. 22
L'ACCESSO

1. Chiunque può accedere alla biblioteca per utilizzare i fondi e i servizi. Specifiche modalità e limiti per l'accesso saranno adottati dall'Amministrazione su proposta del Consiglio di biblioteca in ragione della natura di determinate sezioni o raccolte. Tali limiti saranno resi noti agli utenti.

2. Il divieto di accesso temporaneo a particolari sezioni, anche limitatamente a particolari categorie di utenti, può essere adottato dal responsabile della biblioteca che ne dà comunicazione immediata all'Amministrazione e ne riferisce al successivo Consiglio di biblioteca.

3. Per particolari necessità contingenti, l'utilizzo delle sale di lettura ai fini di consultazione e studio può essere definito prioritario rispetto all'uso delle medesime per lo studio con mezzi personali. Il provvedimento è reso noto al pubblico.

4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi e l'integrità del patrimonio, il responsabile della biblioteca può allontanare l'utente che turba lo svolgimento dei servizi o reca danno ai materiali della biblioteca. L'esclusione temporanea o definitiva degli utenti all'accesso alla biblioteca, fatta salva ogni eventuale loro responsabilità civile o penale, è disposta per gravi motivi dall'Amministrazione comunale su proposta del Consiglio di biblioteca, dietro indicazione del responsabile della biblioteca. Delle esclusioni definitive è data comunicazione al Servizio provinciale competente in materia di attività culturali.

Art. 23
ORARIO

1. L'orario di apertura giornaliero e settimanale della biblioteca e gli eventuali periodi di chiusura vengono fissati dall'Amministrazione comunale su proposta del Consiglio di biblioteca tenendo conto delle esigenze degli utenti, della prevalente organizzazione del lavoro e del tempo libero nella comunità, delle esigenze di coordinamento dei servizi con le altre biblioteche del sistema bibliotecario locale, dell'orario di servizio del personale e dei suoi compiti istituzionali. Dovranno essere in ogni caso fatti salvi i limiti minimi stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale concernente "Tipologia e requisiti delle biblioteche, criteri per la costituzione dei sistemi locali" circa gli standard di servizio delle biblioteche.

2. Dell'orario di apertura e degli eventuali periodi programmati di chiusura è data ampia informazione alla comunità e alle biblioteche del sistema bibliotecario locale. Di ogni variazione sarà data tempestiva ed ampia informazione agli utenti.

Art. 24
LETTURA, CONSULTAZIONE E STUDIO

1. Tutto il materiale collocato a scaffale aperto, i cataloghi e gli inventari non amministrativi sono disponibili per la consultazione libera e gratuita. Per il materiale collocato in sezioni riservate ( documentazione locale, audiovisivi, collezione fotografie ...), la consultazione avviene su richiesta. Non sono ammessi alla consultazione materiali non inventariati.

2. Particolari modalità permanenti circa la consultazione di materiali speciali e l'uso di particolari strumentazioni sono stabilite dal Consiglio di biblioteca su proposta del direttore della biblioteca. Tali modalità saranno rese note agli utenti. Ad analoghe disposizioni provvisorie provvede il direttore della biblioteca che informa tempestivamente l'Amministrazione.

3. Il bibliotecario e i suoi collaboratori garantiscono ai lettori l'assistenza necessaria nelle loro ricerche.

4. Per esigenze di funzionamento:

a) i lettori dopo la consultazione devono lasciare sul tavolo il materiale liberamente consultato: è compito del personale addetto ricollocarlo sullo scaffale;

b) i servizi al pubblico di prestito cessano 15 minuti prima dell'ora di chiusura.

Art. 25
DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI

1. I cittadini utenti della biblioteca di base hanno diritto a vedere soddisfatte in tempi rapidi le loro esigenze di:

a) consultazione ed uso dei materiali costituenti le raccolte della biblioteca;

b) lettura e studio nelle sale della biblioteca;

c) documentazione nei diversi campi del sapere a livello non specialistico.

L'esercizio di tale diritto, in particolare da parte degli utenti bambini e ragazzi, viene agevolato dall'intervento del personale della biblioteca.

2. I cittadini utenti hanno diritto altresì ad essere informati ed orientati sulle risorse bibliografiche e documentarie delle altre biblioteche aderenti al sistema bibliotecario trentino e sull'offerta del mercato editoriale italiano.

3. Alle condizioni previste dal regolamento della biblioteca locale e della biblioteca interpellata, possono ottenere la documentazione necessaria a mezzo del prestito interbibliotecario o in altre forme.

4. I cittadini utenti possono presentare proposte scritte e motivate alla biblioteca per l'acquisto di pubblicazioni non possedute dalla medesima e ritenute utili alle collezioni della biblioteca. Il responsabile della biblioteca deve dare motivata risposta entro trenta giorni dalla richiesta. La procedura è semplificata qualora si tratti di utenti bambini o ragazzi.

5. I cittadini sia singoli che associati possono presentare al Consiglio di biblioteca proposte inerenti l'organizzazione del servizio della biblioteca e le sue attività. Il Consiglio è tenuto a darne risposta entro 15 giorni dalla prima seduta successiva alla data di formulazione della proposta.

6. I cittadini che usano la biblioteca devono assumere un comportamento tale da non recare disturbo agli altri utenti, e da non recare danno ai locali, agli arredi, alle attrezzature, al patrimonio documentario della biblioteca.

7. Chi danneggia i materiali o gli arredi della biblioteca è tenuto a rispondere del danno, sostituendo le cose danneggiate o perdute con altre identiche; qualora ciò non sia possibile è tenuto a versare il valore corrispondente nella misura determinata dall'Amministrazione comunale. Per lo smarrimento o danneggiamento di materiale librario o audiovisivo, l'importo è stabilito dal responsabile della biblioteca, comunque fino ad un massimo del doppio del valore rivalutato dell'opera.

8. Il bibliotecario potrà allontanare temporaneamente le persone che disturbano o recano danno al materiale della biblioteca.

9. L'interdizione dai servizi di biblioteca sarà decisa, nei casi più gravi, dall'Amministrazione su proposta del Consiglio di biblioteca.

Art. 26
PRESTITO

1. Il prestito è un servizio che la biblioteca assicura a tutti i cittadini e agli enti.

2. L'iscrizione al servizio di prestito comporta l'accettazione delle regole che lo disciplinano. Chi si iscrive al prestito deve fornire le proprie generalità e gli eventuali altri dati utili a fini statistici, con esibizione di documento di identità o suo equivalente, salvo conoscenza personale. Per i minorenni il modulo di iscrizione deve essere eventualmente controfirmato dal padre o dai chi ne fa le veci, secondo procedure ispirate a semplificazione che non scoraggino l'accesso dei minori ai servizi di biblioteca.

 

4. La tessera rilasciata dalla biblioteca dà diritto all'accesso al servizio di prestito della biblioteca.

L'adozione della tessera del Sistema bibliotecario trentino dà diritto di accesso al servizio di prestito di tutte le biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario trentino, nel rispetto delle specifiche norme che le regolano. La biblioteca che iscrive l'utente è garante della correttezza dei dati anche verso le altre biblioteche del Sistema bibliotecario trentino.

5. La tessera ha validità illimitata, salvo l'aggiornamento annuale dei dati di iscrizione. La tessera è personale e non cedibile. Il prestito è personale e l'utente risponde delle opere prese a prestito.

6. Di regola il materiale della biblioteca è disponibile per la lettura a domicilio. Sono escluse le eventuali opere antiche, rare e di pregio, i manoscritti e dattiloscritti, le pubblicazioni della sezione di documentazione locale riferite al territorio che non sono presenti in duplice copia, gli audiovisivi particolarmente soggetti a logoramento. Le opere di consultazione ed i periodici possono essere ammessi al prestito solo per comprovati motivi, a giudizio del responsabile della biblioteca.

7. Il numero delle opere ammesse al prestito per singolo utente, salvo casi eccezionali e su autorizzazione del direttore, è di 3, la durata del prestito e di 30 giorni. La durata del prestito può essere prorogata su richiesta, solo se l'opera non sia già stata prenotata da altri.

8. Nel caso di mancata consegna entro i termini stabiliti, il bibliotecario provvede a sollecitare la restituzione tramite lettera, con rivalsa delle spese sostenute. Eventuali penalità, saranno previste dall'Amministrazione, sentito il Consiglio di biblioteca, in caso di ritardo nella restituzione delle opere. La loro entità e modalità sarà rapportata alla durata del ritardo, si concilierà con il primario compito della biblioteca di base di promuovere la lettura e sarà uniforme con le altre biblioteche del sistema. Al riguardo saranno seguite le eventuali indicazioni del Servizio provinciale competente in materia

9. L'utente che non restituisce le opere prese a prestito, dopo congruo sollecito, viene sospeso dal servizio di prestito di tutte le biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario trentino, secondo le procedure indicate dal Servizio provinciale competente in materia di attività culturali, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di accedere alle vie legali.

10. Per le persone non residenti in provincia l’iscrizione al servizio di prestito è subordinata al deposito di una somma a titolo cauzionale stabilita dall’Amministrazione secondo procedure semplificate e comunque per un importo non superiore al doppio del valore di medio corrente delle pubblicazioni possedute dalla biblioteca.

Art. 27
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO

1. La biblioteca garantisce il prestito alle biblioteche esistenti sul territorio provinciale che aderiscono al sistema bibliotecario trentino e ad altre biblioteche che assicurano la reciprocità, dietro richiesta scritta o sostituto giuridicamente equivalente. Gli enti richiedenti del prestito interbibliotecario sono garanti della conservazione e della restituzione del materiale. Gli oneri sono di regola a carico del soggetto richiedente. La durata del prestito interbibliotecario non può essere inferiore ai venti giorni. Il Consiglio di biblioteca fissa i limiti qualitativi, quantitativi e la durata del prestito interbibliotecario. Tali limiti sono resi noti agli utenti e alle biblioteche del sistema bibliotecario trentino.

2. Per il prestito interbibliotecario fra le biblioteche del sistema bibliotecario trentino la biblioteca osserva le norme specifiche stabilite dalla Giunta provinciale in relazione alla formula organizzativa prescelta e rese note tramite apposite circolari.

Art. 28
RIPRODUZIONE

La biblioteca assicura un servizio di riproduzione del materiale posseduto dalla biblioteca, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e della salvaguardia del materiale. Il Consiglio di biblioteca stabilisce le modalità d'uso, mentre l'Amministrazione fissa le tariffe, tenendo conto delle indicazioni formulate del Servizio provinciale competente in materia di attività culturali, per uniformità nel Sistema bibliotecario trentino.

Art. 29
ARCHIVIO STORICO COMUNALE

1. Il bibliotecario è responsabile della conservazione e della consultazione della sezione separata d'archivio ordinata, inventariata e collocata presso la biblioteca ai sensi dell'art. 11 della L.P. 14 febbraio 1992 n. 11, in appositi locali adeguati alle direttive impartite ai sensi della normativa vigente in materia archivistica

2. La sezione separata depositata presso la biblioteca riceve periodicamente i documenti dell'archivio comunale relativi ad affari esauriti da oltre quarant'anni; il Comune provvede all'ordinamento della documentazione da versare nella sezione separata, alle connesse operazioni di selezione e scarto, all'aggiornamento dell'inventario dell'archivio.

Art. 30
ATTIVITÀ CULTURALI

1. Per il perseguimento delle sue finalità la biblioteca programma iniziative culturali dirette in particolare:

- alla promozione della lettura sia per azione di cattura di nuovi lettori sia di sostegno e qualificazione dei lettori abituali;

- alla crescita della consapevolezza critica delle dinamiche che presiedono all'informazione e alla comunicazione sociale di massa con attenzione alla diversa struttura della comunicazione scritta e per immagini;

- alla promozione della conoscenza della produzione editoriale italiana: autori, generi, tendenze, progetti più significativi ...;

alla valorizzazione del patrimonio bibliografico della biblioteca, con particolare attenzione alla documentazione riferita al territorio, ai personaggi, alle istituzioni, alla vita intellettuale, artistica, religiosa, politica e sociale locale;

- alla conoscenza e all'uso dei servizi della biblioteca locale e delle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario trentino.

2. Nella programmazione delle attività di cui al comma precedente, la biblioteca si coordina con le altre biblioteche di pubblica lettura del sistema bibliotecario locale, con le associazioni culturali operanti nel territorio e tiene conto delle iniziative promosse a livello provinciale.

Art. 31
VARIAZIONI

Qualsiasi variazione al presente Regolamento sarà approvata dal Consiglio comunale dopo aver acquisito il parere del Consiglio di biblioteca e comunque in osservanza delle direttive impartite dalla Giunta provinciale.