Capo II
IL PRESIDENTE

Art. 3
Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere eletto dall’Assemblea, secondo le modalità previste dallo Statuto.

2. Alla sostituzione del Presidente, in caso di assenza o impedimento, si provvede secondo quanto stabilito dallo Statuto stesso.

Art. 4
Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.