Capo II
IL PRESIDENTE
Art. 3
Presidenza delle adunanze
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere eletto dallAssemblea, secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. Alla sostituzione del Presidente, in caso di assenza o impedimento, si provvede secondo quanto stabilito dallo Statuto stesso.
Art. 4
Compiti e poteri del Presidente
1. Il Presidente rappresenta lintero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura lesercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dellassemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere lordine e per assicurare losservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nellesercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.