Capo II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 35
Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione, nel giorno dell’adunanza e nei 5 giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza o ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L’orario di consultazione corrisponde, di norma, con quello degli uffici comunali, salvo diversa determinazione presa dal Sindaco, sentiti i Capi gruppo ed il Segretario comunale.

3. La proposta sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio è depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all’art. 100, e ove occorra dell’attestazione di cui all’art. 62, quarto comma, del DPGR 27.02.1995, n° 4/L corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l’esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d’ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

Art. 36
Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno 11 Consiglieri.

2. L’adunanza si tiene all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario comunale anche a mezzo di appello nominale.

3. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l’accertamento o l’eventuale l’appello quando tale numero risulta raggiunto.

4. Nel caso in cui trascorsa mezz’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione ed eseguito l’accertamento sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l’adunanza.

5. Dopo l’accertamento effettuato all’inizio dell’adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall’adunanza dopo che sia stata aperta la seduta, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi. Nel caso che da nuovo accertamento risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell’adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell’adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare salvo quanto disposto dal comma successivo. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

6. Nel caso di volontà espressamente dichiarata da parte dei Consiglieri o di ragioni di interesse che impongano l’allontanamento su uno o più punti, la seduta sarà dichiarata deserta solo per tali punti e la seduta stessa riprenderà con la discussione dei successivi argomenti dell’ordine del giorno.

7. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.

Art. 37
Adunanze di seconda convocazione

1. L’adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all’ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L’adunanza che segue ad una prima iniziatasi col numero legale dei presenti ed interrotta ai sensi del quarto e quinto comma dell’articolo precedente per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell’adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purchè intervengano almeno 9 membri del Consiglio.

4. Il giorno e l’ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.

5. Quando l’avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l’ora per la seconda, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l’invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

6. Trascorsa mezz’ora da quella fissata per l’inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Se convocata nei termini previsti per l’adunanza di prima convocazione, all’ordine del giorno di un’adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell’ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e, per essi, la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".