Capo II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE Art. 35
Deposito degli atti1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti allordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nellavviso di convocazione, nel giorno delladunanza e nei 5 giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate durgenza o ad argomenti aggiunti allordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Lorario di consultazione corrisponde, di norma, con quello degli uffici comunali, salvo diversa determinazione presa dal Sindaco, sentiti i Capi gruppo ed il Segretario comunale.
3. La proposta sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio è depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui allart. 100, e ove occorra dellattestazione di cui allart. 62, quarto comma, del DPGR 27.02.1995, n° 4/L corredata di tutti i documenti necessari per consentirne lesame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti dufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
Art. 36
Adunanze di prima convocazione1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno 11 Consiglieri.
2. Ladunanza si tiene allora fissata nellavviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario comunale anche a mezzo di appello nominale.
3. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi laccertamento o leventuale lappello quando tale numero risulta raggiunto.
4. Nel caso in cui trascorsa mezzora da quella fissata nellavviso di convocazione ed eseguito laccertamento sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta ladunanza.
5. Dopo laccertamento effettuato allinizio delladunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dalladunanza dopo che sia stata aperta la seduta, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi. Nel caso che da nuovo accertamento risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea delladunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità delladunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare salvo quanto disposto dal comma successivo. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
6. Nel caso di volontà espressamente dichiarata da parte dei Consiglieri o di ragioni di interesse che impongano lallontanamento su uno o più punti, la seduta sarà dichiarata deserta solo per tali punti e la seduta stessa riprenderà con la discussione dei successivi argomenti dellordine del giorno.
7. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale ladunanza.
Art. 37
Adunanze di seconda convocazione1. Ladunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto allordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. Ladunanza che segue ad una prima iniziatasi col numero legale dei presenti ed interrotta ai sensi del quarto e quinto comma dellarticolo precedente per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nelladunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purchè intervengano almeno 9 membri del Consiglio.
4. Il giorno e lora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.
5. Quando lavviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e lora per la seconda, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare linvito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa mezzora da quella fissata per linizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Se convocata nei termini previsti per ladunanza di prima convocazione, allordine del giorno di unadunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nellordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e, per essi, la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.
8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".