Capo II
DIRITTI Art. 16
Diritto diniziativa1. I Consiglieri hanno diritto diniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte allordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per listruttoria di cui agli artt. 62 e 100 del Testo Unico sullOrdinamento dei Comuni (DPGR 27.02.1995, n° 4/L), e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare largomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. Se listruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta allordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con loggetto, il Consigliere proponente. Questultimo può illustrare la propria proposta al Consiglio comunale.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte allordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni., integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Sindaco entro il secondo giorno precedente quello delladunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate al Presidente nel corso della seduta, fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima delladunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura durgenza listruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso delladunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nellambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, lulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo lultimo punto allordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata alladunanza successiva.
Art. 17
Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
Art. 18
Interrogazioni - Forma e Contenuto1. Linterrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o ai membri della Giunta comunale per conoscere se un determinato fatto sia vero, od una determinata circostanza sussista o meno, se il Sindaco o la Giunta comunale abbiano avuto notizia in ordine ad una determinata questione e se tale informazione sia esatta, se la Giunta comunale od il Sindaco abbiano assunto una decisione in merito ad un determinato affare ed in generale per sollecitare informazioni, delucidazioni e spiegazioni sullattività amministrativa del Comune.
2. Linterrogazione viene consegnata nelle ore dufficio al Sindaco o ad un suo incaricato il quale, su richiesta, ne rilascia ricevuta.
3. Linterrogazione e la relativa risposta verranno comunicate al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.- Delle stesse il Sindaco indicherà nome dellinterrrogante, data ed oggetto, rimettendole agli atti affinchè vengano integralmente iscritte o allegate al processo verbale della seduta, senza che ne consegua alcuna discussione o replica.-
4. Allinizio della seduta consiliare il presidente dà lettura o fa dare lettura delle interrogazioni iscritte allordine del giorno. Dopo la lettura di ogni singola interrogazione il proponente può fornire delucidazioni in ordine alla medesima, intervento per il quale sono a disposizioni 10 (dieci) minuti; dopodichè il Sindaco o lAssessore competente risponde alla interrogazione.
5. La risposta potrà essere rinviata a successiva seduta quando per la formulazione della stessa risulti necessario assumere particolari informazioni o documenti non immediatamente accessibili o comunque quando la stessa abbisogni di particolare e specifico approfondimento. In tal caso verrà precisato il termine entro il quale verrà fornita la risposta.
6. Linterrogante, avuta la risposta, può intervenire solamente per dichiarare se sia rimasto o meno soddisfatto dalla risposta.
7. La interrogazione si intende ritirata qualora, in sede di trattazione della interrogazione, i proponenti siano assenti.
8. Venuto meno loggetto o lo scopo dellinterrogazione, linterrogante potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.
9. Il Consigliere può formalmente chiedere che la risposta alla propria interrogazione venga data per iscritto. In tal caso il Sindaco o lAssessore competente forniranno la risposta scritta entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione.
10. Su proposta del Presidente, o dei Consiglieri proponenti, se nessun consigliere vi faccia opposizione, interrogazioni ed interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, sono trattate contemporaneamente ed alle stesse potrà essere fornita unica risposta.-
Art. 19
Interpellanze - Forma e Contenuto1. Linterpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o agli Assessori per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro condotta in ordine ad una determinata questione.
2. Linterpellanza deve essere formulata per iscritto e viene consegnata, nelle ore dufficio, al Sindaco o ad un suo delegato il quale, su richiesta, ne rilascia ricevuta.
3. Allinizio della seduta e successivamente alla trattazione delle interrogazioni il Presidente del Consiglio dà o fa dare lettura delle interpellanze iscritte allordine del giorno.
4. Linterpellanza e la relativa risposta verranno comunicate al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.- Delle stesse il Sindaco indicherà nome dellinterpellante, data ed oggetto, rimettendole agli atti affinchè vengano integralmente inscritte od allegate al processo verbale della seduta, senza che ne consegua alcuna discussione o replica.-
5. Se i presentatori dellinterpellanza al momento della sua trattazione sono assenti, linterpellanza stessa si intende ritirata.
6. Uno dei presentatori può fornire chiarimenti e delucidazioni sulla interpellanza presentata, intervento per il quale sono a disposizione 10 (dieci) minuti.
7. Dopo i chiarimenti da parte del Sindaco o da parte dellAssessore competente i soli interpellati hanno a disposizione un tempo complessivo di 5 minuti per prendere posizione sulla risposta avuta. Il Sindaco o lAssessore competente intervengono da ultimi chiudendo la discussione. Per tale ulteriore replica è concesso un tempo complessivo di 5. minuti.
8. La risposta allinterpellanza potrà essere rinviata a successiva seduta quando, per la formulazione della stessa, risulti necessario assumere particolari informazioni o documenti non immediatamente accessibili o comunque quando la stessa abbisogni di particolare e specifico approfondimento. In tal caso verrà precisato il termine entro il quale verrà fornita la risposta .
9. Venuto meno loggetto o lo scopo dellinterpellanza, il proponente potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.
10. Successivamente ai chiarimenti forniti in chiusura di discussione da parte del Sindaco o dellAssessore competente, linterpellante che non si ritenga soddisfatto o qualsiasi Consigliere può trasformare linterpellanza in mozione. In tal caso la mozione verrà posta allordine del giorno della seduta immediatamente successiva o, se il contenuto della stessa lo consente, posta subito in votazione su richiesta della maggioranza dei presenti.-
11. Il Consigliere può formalmente chiedere che la risposta alla propria interpellanza venga data per iscritto. In tal caso il Sindaco o lAssessore competente forniranno la risposta scritta entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione.
12. Su proposta del Presidente, o dei Consiglieri proponenti, se nessun consigliere vi faccia opposizione, interrogazioni ed interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, sono trattate contemporaneamente ed alle stesse potrà essere fornita ununica risposta.
Art. 20
Trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze - tempo massimo1. Il tempo riservato in ogni seduta consiliare alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà essere superiore a 60.- Trascorso tale termine il Presidente rinvierà alla successiva seduta le interrogazioni e le interpellanze che rimangono da svolgere.
Art. 21
Mozioni1. La mozione consiste nella richiesta scritta e motivata tesa a promuovere una discussione approfondita e particolareggiata di natura tecnica od amministrativa su di un argomento rientrante nella competenza dellAmministrazione comunale, indipendentemente dal fatto che largomento medesimo abbia già formato o meno oggetto di una interrogazione o di una interpellanza, allo scopo di sollecitare lattività deliberativa.
2. La proposta non potrà avere contenuto immediatamente dispositivo e con effetti giuridici obbligatori; essa dovrà pertanto rappresentare una mera indicazione di natura politico-amministrativa in ordine a successivi provvedimenti e rispettivamente in merito allesercizio delle funzioni di amministrazione attiva da parte degli organi competenti. La mozione deve, sin dal momento della sua presentazione, essere completamente formulata ed avere la forma di deliberazione. La proposta così formulata non è soggetta ai pareri di cui allart. 100 del Testo Unico sullOrdinamento dei Comuni (DPGR 27.02.1995, n° 4/L).
3. La mozione viene consegnata, nelle ore dufficio, al Sindaco o ad un suo delegato che, a richiesta, ne rilascia ricevuta.
4. Le mozioni sono iscritte nellordine del giorno della prima seduta consiliare convocata successivamente alla data della loro presentazione e discusse successivamente alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.
5. La discussione e lapprovazione delle mozioni seguono lidentica procedura di discussione e di approvazione delle proposte di deliberazione.
6. Qualora siano state presentate due o più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, su proposta del Presidente o dei presentatori delle mozioni stesse, il Consiglio può deliberare che le predette mozioni formino oggetto di una unica discussione. In tal caso i presentatori delle singole mozioni sono iscritti a parlare secondo lordine di presentazione delle stesse.
7. Le mozioni hanno precedenza nella discussione sulle interrogazioni e sulle interpellanze che si riferiscono ad uno stesso oggetto. In tal caso gli interroganti o gli interpellanti possono rinunciare alle loro interrogazioni ed interpellanze ed hanno la parola sulla mozione in discussione subito dopo il proponente della stessa ed i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate ai sensi del comma precedente.
8. Venuto meno loggetto o lo scopo della mozione, il proponente potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.
9. Dopo la lettura di una mozione, questa non può essere ritirata se 4 o più Consiglieri vi si oppongono.
10. Nei casi di urgenza la mozione potrà essere iscritta allordine del giorno della seduta in corso, qualora, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il Consiglio comunale ne riconosca leffettiva urgenza ed indifferibilità.
Art. 22
Lordine del giorno1. Su ogni argomento proposto allesame ed allapprovazione del Consiglio comunale possono essere presentati ordini del giorno. Essi contengono istruzioni e direttive agli organi di amministrazione attiva in ordine alla esecuzione ed alla attuazione delle decisioni alle quali i proponenti si riferiscono. Gli ordini del giorno non costituiscono provvedimenti amministrativi con effetti giuridici immediatamente obbligatori.
2. Gli stessi debbono essere redatti per iscritto e firmati e possono essere presentati sin dal giorno di convocazione del Consiglio. Qualora vengano discussi nel corso della seduta consiliare, la loro presentazione deve avvenire mediante deposizione sul banco del Presidente prima della votazione sullargomento al quale essi attengono.
3. Gli ordini del giorno, al pari delle mozioni, non sono soggetti ai pareri di cui allarticolo 100 del Testo Unico sullOrdinamento dei Comuni (DPGR 27.02.1995, n° 4/L), devono essere completamente formulati e rivestire la forma di deliberazione.
4. Non possono essere proposti, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio, salvo diversa decisione in merito assunta dal Consiglio stesso.
5. Gli ordini del giorno vengono trattati secondo lordine di presentazione dopo ultimata la discussione sullargomento col quale essi hanno attinenza. La votazione ha luogo dopo la loro illustrazione da parte del presentatore o dei presentatori e dopo lintervento del Sindaco o rispettivamente dellAssessore competente.
6. Per la illustrazione dellordine del giorno da parte del presentatore o dei presentatori è a disposizione il tempo di 10 minuti, come per la successiva replica del Sindaco o dellAssessore competente.
Art. 23
Richiesta di convocazione del Consiglio1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio comunale entro 15 giorni, fissandone la relativa seduta entro un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo allordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo dellente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere allordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra loggetto da trattare.
Art. 24
Diritto dinformazione e di accesso agli atti amministrativi1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili allespletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dellamministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità allart. 13 del Testo Unico sullOrdinamento dei Comuni (DPGR 27.02.1995, n° 4/L) ed allart. 27 della L.R. 31 luglio 1993, n° 13.
3. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Art. 25
Diritto al rilascio di copie di atti e documenti1. I Consiglieri comunali, per leffettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dallente, nonchè dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonchè di avere copia di tutti i documenti amministrativi ai sensi dellart. 22 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili allespletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i 3 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso allatto della presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato allesercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale.
Art. 26
Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità1. Le richieste di controllo eventuale formulate ai sensi dellart. 95, secondo e quarto comma del Testo Unico sullOrdinamento dei Comuni (DPGR 27.02.1995, n° 4/L), contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e loggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco ed allOrgano di controllo e fatte pervenire entro il termine di 10 giorni dalla data di affissione allalbo pretorio. Il Segretario comunale provvede allinvio dellatto allOrgano di controllo entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.