Capo III
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 27
Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione deve avvenire mediante motivata comunicazione al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia al Consiglio.

3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perchè sia presa nota a verbale.

Art. 28
Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico sull’Ordinamento dei Comuni (DPGR 27.02.1995, n° 4/L), ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell’avvenuta osservanza di tale obbligo.