Capo V
COMMISSIONI SPECIALI

Art. 11
Commissioni d’inchiesta

1. Il Consiglio comunale, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l’oggetto e l’ambito dell’inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico.

3. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l’inchiesta che sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l’ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d’ufficio.

4. Il Consiglio comunale, preso atto delle relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

5. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Art. 12
Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l’impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni consiliari permanenti. All’atto della nomina viene definito il compito da svolgere, la composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 13
Commissioni previste da Leggi e Regolamenti

Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le Commissioni previste da leggi e regolamenti.