Art. 2
Individuazione dei termini

1. Qualora non siano già individuati per legge o per regolamento, i procedimenti, o l’insieme delle fasi procedimentali, di competenza dell’amministrazione si concludono entro i termini previsti dall’allegata tab. 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. In mancanza di altra indicazione normativa espressa, il termine eventualmente previsto dalla legge per la formazione del silenzio assenso o del silenzio rifiuto individua altresì il termine per la formazione del relativo provvedimento espresso.

3. Nel caso in cui non siano inclusi fra quelli indicati ai precedenti commi, i procedimenti, o l’insieme delle fasi procedimentali, di competenza dell’amministrazione si concludono nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 3, comma 3 della L.R. n. 13/93.

4. I termini di cui ai commi precedenti si riferiscono alla sommatoria dei tempi necessari per lo svolgimento di tutte le fasi procedimentali di competenza dell’amministrazione.

5. Ove nei procedimenti individuati dalla tab. 1 talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 20 e 21 della L.R. n. 13/93, siano di competenza di un’altra pubblica amministrazione, il termine finale del procedimento è da ritenersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l’espletamento delle fasi stesse. Qualora l’altra amministrazione competente non intervenga nei termini previsti dai propri regolamenti, il responsabile del procedimento sospende il termine dal momento dell’insorgere dell’inerzia nell’emanazione dell’atto altrui fino al momento di acquisizione dello stesso. Della sospensione viene data immediata comunicazione all’interessato.

6. Qualora il provvedimento finale comporti una spesa per l’amministrazione, e il pagamento ne sia impedito per la mancanza di stanziamento sul capitolo di bilancio, o per la mancanza di liquidità presso il tesoriere comunale, il termine del procedimento viene sospeso per tutta la durata dell’impedimento, dopo averne dato comunicazione all’interessato.

7. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali previsti per il procedimento principale.

8. I termini individuati ai commi 1, 2 e 3 sono da intendersi come termini massimi e l’amministrazione è comunque tenuta a provvedere con ogni sollecitudine.

9. Al di fuori delle ipotesi previste ai precedenti commi 5 e 6, nonché ai successivi art. 10, commi 1 e 3, e 14, comma 6, i termini del procedimento possono essere sospesi soltanto nei casi e con le modalità di cui all’art. 3, commi 4 e 5 della L.R. n. 13/93.

Art. 3
Decorrenza del temine iniziale del procedimento

1. Nei procedimenti a iniziativa di parte il termine inizia a decorrere a partire dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente.

2. Le domande ed i documenti ad esse relativi sono presentati direttamente, dietro rilascio di ricevuta da parte dell’amministrazione, o mediante il servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento o con corrieri autorizzati. La data del ricevimento è quella comprovata dal timbro a data apposto dal servizio protocollo sulle domande e sulle relative ricevute, o comunque quella apposta sull’avviso di ricevimento o sulla bolla di consegna sottoscritti dall’impiegato ricevente.

3. Nel caso di procedimenti per cui è previsto un concorso di domande da presentare entro una data stabilita, il termine indicato ai commi 1, 2 e 3 del precedente art. 2 inizia a decorrere dal giorno successivo a tale data.

4. Nei procedimenti a iniziativa di altra amministrazione, il termine inizia a decorrere a partire dal ricevimento della richiesta o della proposta.

5. Nei procedimenti a iniziativa di ufficio, il termine inizia a decorrere dalla data in cui l’amministrazione ha notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di procedere.

Art. 4
Comunicazione di avvio del procedimento

1. L'amministrazione, attraverso il responsabile del procedimento amministrativo e con le modalità previste dall’art. 14 della L.R. n. 13/93, comunica l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire nel procedimento, nonché a quelli, diversi dai diretti destinatari ma individuati o facilmente individuabili, che possono subire un pregiudizio dal provvedimento.

2. Nei procedimenti ad istanza di parte contraddistinti da particolare semplicità, la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei diretti interessati avviene all’atto del rilascio della ricevuta della domanda presentata con l’indicazione, effettuata anche mediante apposizione di un timbro o in forma orale, dei dati di cui al comma 5 dell’art. 13 della L.R. n. 13/93.

3. La comunicazione può essere omessa o rinviata soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento e nei casi previsti dall’art. 17 della L.R. n. 13/93, nei quali si utilizzano le modalità previste dalla normativa di specie. La comunicazione può inoltre essere omessa nei casi di procedimenti ad istruttoria segreta, finché perdurano le ragioni della segretezza.

4. Nei casi di rinvio della comunicazione, il relativo obbligo si considera assolto con l’indicazione dei dati di cui al comma 5 dell’art. 13 della L.R. n. 13/93 in modo contestuale al primo atto con cui si porta a conoscenza l’interessato dell’esistenza di un procedimento in corso.

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, l’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione può sempre essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, dai soggetti che vi abbiano titolo, mediante segnalazione scritta al responsabile del procedimento. Questi, nel termine di dieci giorni dalla segnalazione, fornisce gli opportuni chiarimenti o adotta le misure necessarie, anche rispetto ai termini posti per l’intervento del privato nel procedimento.

Art. 5
Termine finale del procedimento

1. Il procedimento si conclude alla data di adozione del provvedimento o, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Nel caso in cui il provvedimento viene adottato con delibera della Giunta o del Consiglio, il tempo necessario per tale deliberazione non è computato nel termine del procedimento e questo si riferisce alla data di trasmissione all’organo competente della proposta di provvedimento.

3. Il termine indicato per i procedimenti finalizzati all’adozione di atti soggetti a controllo preventivo di legittimità non comprende il tempo necessario allo svolgimento della fase integrativa dell’efficacia e la sua scadenza va riferita al momento della comunicazione all’interessato dell’avvenuta trasmissione dell’atto all’organo di controllo.

4. Nei casi di sospensione del termine previsti dai commi 4 e 5 della L.R. n. 13/1993 il periodo effettivo di svolgimento del procedimento amministrativo non può comunque essere superiore al doppio di quello corrispondente al termine fissato nella tab. 1.

Art. 6
Individuazione del responsabile del procedimento

(versione destinata ai comuni di dimensioni medio-grandi)

1. Le strutture amministrative competenti per la trattazione di ciascun procedimento sono indicate nella allegata tab. 1, che viene resa pubblica nei termini previsti dall’art. 10 della l.r. n. 13/93.

2. Il funzionario preposto alla struttura individuata ai sensi del comma precedente è il responsabile del procedimento amministrativo. L’assegnazione della responsabilità del procedimento da parte di tale funzionario ad un dipendente della struttura, prevista dall’art. 11, comma 2 della L.R. n. 13/93, avviene con atto scritto o mediante espressione a timbro. L’eventuale successiva avocazione di tale responsabilità, prevista dall’art. 11 comma 4 della l.r. n. 13/93, avviene con atto scritto e motivato.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni previste dall’art. 12 della L.R. n. 13/93 e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all’applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nell’ambito del procedimento.

4. (comma ad inserimento eventuale: v. relazione accompagnatoria) Il responsabile del procedimento amministrativo richiede agli altri dipendenti della struttura tutti gli interventi previsti a carico di questi ultimi dalle disposizioni organizzative e di servizio. In caso di mancata collaborazione informa il funzionario preposto alla struttura, che provvede di conseguenza sulla base dei propri poteri.

 Art. 6
Individuazione del responsabile del procedimento

(versione destinata ai comuni di dimensioni piccole)

1. In assenza di diverse indicazioni, responsabile per i procedimenti di cui all’allegata tab. 1 è il segretario comunale.

2. Ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 13/93, la responsabilità del procedimento può essere assegnata dal segretario, con atto scritto o mediante espressione a timbro, ad altro dipendente comunale. L’eventuale successiva avocazione di tale responsabilità, prevista dall’art. 11 comma 4 della L.R. n. 13/93, avviene con atto scritto e motivato.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall’art. 12 della L.R. n. 13/93 e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all’applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nell’ambito del procedimento.

4. (comma ad inserimento eventuale: v. relazione accompagnatoria) Il responsabile del procedimento amministrativo richiede agli altri dipendenti della struttura tutti gli interventi previsti a carico di questi ultimi dalle disposizioni organizzative e di servizio. In caso di mancata collaborazione informa il segretario comunale, che provvede di conseguenza sulla base dei propri poteri.