Capo III - SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 7
Esercizio dei diritti di partecipazione

1. L’amministrazione adotta tutte le misure necessarie per garantire che i diritti di partecipazione allo svolgimento dell'attività amministrativa riconosciuti dall’art. 48, comma 2 della L.R. n. 1/93 e dall’art. 16 della l.r. n. 13/93 vengano assicurati pienamente, nel rispetto dei principi di buon andamento, di economicità e di efficacia dell’attività amministrativa.

2. L’intervento nel procedimento amministrativo da parte dei soggetti di cui agli artt. 13 e 15 della L.R. n. 13/93 avviene con la presentazione di memorie scritte e documenti, che vanno indirizzati al responsabile del procedimento. I soggetti indicati all’art. 15 della L.R. n. 13/93 indicano inoltre i loro dati identificativi, nei modi consentiti dalla legge. Nei casi previsti dallo Statuto comunale (se tali casi esistono) l’intervento può avvenire anche in forma orale.

3. Per uniformare e rendere più agevoli le diverse modalità di intervento, l'amministrazione predispone adeguata modulistica, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.

4. A salvaguardia della celerità del procedimento, qualora siano stati adempiuti tutti gli obblighi connessi alla comunicazione di avvio, sono presi in considerazione solo gli atti di intervento pervenuti all’amministrazione entro un termine pari a due terzi di quello previsto per la durata del procedimento, sempre che lo stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre tale termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

5. Con delibera di Giunta, l’amministrazione individua la struttura amministrativa, ovvero il dipendente comunale, competente per il servizio all’utenza relativo ai diritti di partecipazione richiamati al precedente comma 1 ed all’informazione sullo stato degli atti e dei procedimenti.

Art. 8
Dichiarazioni sostitutive

1. I soggetti che, nell’ambito di procedimenti di competenza dell’amministrazione comunale, sono tenuti a comprovare stati, fatti o qualità personali di cui al comma 2, possono presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive della prescritta documentazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 15/68, come modificato dall’art. 3, comma 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 possono riguardare i seguenti stati, fatti o qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale, con relativo superamento degli eventuali esami finali; titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica;

b) esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di studio;

c) professione esercitata, attività lavorativa prestata e quanto altro si riferisca a tali elementi, ivi compresi gli incarichi assunti, le destinazioni di servizio ricevute, l'apprendistato, il tirocinio, ovvero la pratica svolta per l'esercizio della professione; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) elementi riguardanti il reddito conseguito e la sua produzione; consistenza del patrimonio;

e) condizione di erede, di legatario, di proprietario, di usufruttuario; di locatore, di affittuario; ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali condizioni; condizione di sfrattato; ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;

f) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi o altri vantaggi economici di qualunque tipo ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore o creditore;

g) condizione di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche; di tutore, di curatore e simili; cariche sociali ricoperte; assenza di fallimento, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria senza autorizzazione all’esercizio dell’impresa, o di procedure equivalenti secondo legislazioni straniere;

h) assenza a carico di procedure esecutive concorsuali e di procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità, fatte salve le misure esistenti in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

i) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA; assolvimento degli obblighi contributi, assicurativi e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro;

l) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

m) stato di volontario in servizio civile, di espatriato, di imbarcato su navi mercantili; posizione militare nei confronti di altro Stato di cui si possiede anche la cittadinanza;

n) qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell'invalidità; qualità derivanti da rapporto di parentela con caduto o invalido per guerra, per fatto di guerra, per servizio, per lavoro, civile; qualità derivanti dal rapporto di parentela con vittime del dovere e di azioni terroristiche; qualità di profugo, combattente, ferito in combattimento, partigiano o reduce da prigionia; conseguimento di medaglie al valor civile o militare;

o) stato di infermità; situazione di degenza in ospedale o in casa di cura o di riposo per anziani, o di parenti; parente a carico; orfano;

p) possesso di licenze ed autorizzazioni amministrative, e simili;

q) inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza; elezione a carica pubblica;

r) attività sportiva svolta e iscrizione alla competente federazione.

3. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 possono essere presentate anche contestualmente alla domanda o all’istanza e sono sottoscritte dall’interessato davanti al responsabile del procedimento amministrativo o ad altro funzionario competente.

4. Per quanto concerne in generale la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, la presentazione successiva della documentazione richiesta, la irregolarità e incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione, la presentazione di dichiarazioni sostitutive da parte di cittadini stranieri, si applicano in generale le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130.

5. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi all’applicazione della l. n. 15/68 e dei commi 1 e 2 del presente articolo, l’amministrazione adotta adeguata modulistica. Resta ferma la possibilità per gli interessati di presentare dichiarazioni redatte su moduli autonomamente predisposti, purché le stesse contengano tutti i dati previsti dai suddetti modelli.

6. Nei procedimenti diretti all’emanazione di provvedimenti favorevoli per il destinatario di competenza dell’amministrazione, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 3 della l. n. 127/97, è ammessa l’autentica amministrativa di sottoscrizioni concernenti dichiarazioni di impegno strettamente finalizzate al procedimento, comprese le dichiarazioni relative ad atti di delega non concretanti una procura, come quelli rivolti al ritiro di documenti o alla riscossione di emolumenti. In nessun caso possono formare oggetto di dichiarazioni sostitutive le manifestazioni di volontà di carattere negoziale inerenti a rapporti privatistici, quali le accettazioni o le rinunce di incarichi, ovvero le procure.

Art. 9
Acquisizione di atti e di documenti

1. Al fine di rendere possibile ed agevole l’acquisizione di ufficio di documenti, nonché l’accertamento d’ufficio di stati, fatti e qualità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 22 della L.R. n. 13/93, l’amministrazione provvede, attraverso idonee forme collaborative, a definire adeguati sistemi di collegamento con le altre amministrazioni interessate.

2. La copia fotoriprodotta di un documento amministrativo trasmesso a distanza attraverso i mezzi informatici e telematici si considera conforme al documento trasmesso se provvista dell’indicazione dell’organo estensore e della sottoscrizione del suo titolare, nonché sottoscritta dal dipendente comunale che la riceve, con indicazione della qualifica e dell’ufficio di appartenenza.

3. L’amministrazione acquisisce d’ufficio, attraverso i mezzi informatici e telematici in dotazione, la documentazione accessibile, prodotta da pubbliche amministrazioni o da privati. In tal caso la rappresentazione del documento ottenuta, se provvista dell’attestazione della fedele riproduzione dei dati da parte di chi ha trasmesso il documento e dell’attestazione della fonte di provenienza da parte del responsabile del procedimento, o di altro dipendente comunale incaricato, tiene luogo del documento originale.

4. Restano salve in ogni caso le disposizioni in materia di trasmissione attraverso mezzi informatici e telematici di atti e documenti amministrativi, di cui all’art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, all’art. 3 del d. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 ed all’art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 10
Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro i termini stabiliti dall’art. 20 della L.R. n. 13/93, l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere, con le modalità ed i limiti previsti dallo stesso art. 20. Ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, il responsabile del procedimento dà comunicazione all’interessato del periodo di tempo di attesa del parere, che non può essere superiore ad altri trenta giorni, e che non viene computato nel termine finale del procedimento.

2. Trascorso inutilmente anche il secondo termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.

3. Ove l’adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall’acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano entro i termini previsti dall’art. 21 della L.R. n. 13/93, il responsabile del procedimento, con le modalità ed i limiti fissati dallo stesso art. 21, chiede le suddette valutazioni agli organi indicati nel relativo comma 3. In tal caso, il responsabile del procedimento informa gli interessati dell’avvenuta richiesta e del termine occorrente per l’acquisizione delle valutazioni tecniche, che non può essere superiore ad altri sessanta giorni e che non viene computato nel termine finale.

4. L’acquisizione in via facoltativa di pareri o di valutazioni tecniche di organi, uffici, amministrazioni o enti, non previsti di regola nel corso del procedimento, ha luogo con l’osservanza del temine finale del procedimento.

Art. 11
Inizio di attività su denuncia e accoglimento automatico di domande
(articolo ad inserimento eventuale: v. relazione accompagnatoria)

1. I casi in cui, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 13/93, l’esercizio di un’attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell’attività stessa, da parte dell’interessato, all’amministrazione e quelli in cui la domanda di un atto di consenso, cui sia subordinato lo svolgimento di un’attività privata, si considera accolta quando non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, sono elencati nelle tab. 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

2. Nella tab. 2 sono elencate le attività alle quali si può dare inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia. Nella tab. 3 sono elencate le attività cui può darsi inizio dopo la presentazione della denuncia e una volta decorso il termine indicato nella stessa tabella per ciascun tipo di attività. Nella tab. 4 sono indicate le attività a cui si applica il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 13/93.

3. La denuncia e la domanda devono contenere le indicazioni relative alle generalità del richiedente, alle caratteristiche dell’attività da svolgere, alla sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di quell’attività.

4. La denuncia e la domanda possono essere presentate direttamente, dietro rilascio di ricevuta da parte dell’amministrazione, o per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Per l’individuazione della decorrenza dei termini di cui al comma 1 si seguono i criteri stabiliti all’art. 3, comma 1, del presente regolamento.

5. Nel caso in cui la denuncia o la domanda siano irregolari o incomplete, l’amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause dell’irregolarità o dell’incompletezza. In tal caso, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari.

6. In relazione ai casi indicati alla tab. 4, quando sia previsto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione alla emanazione di un provvedimento, essi sono dovuti comunque per il fatto della scadenza del termine per il silenzio-assenso.

7. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni nella predisposizione delle denuncie o delle domande, si applicano le sanzioni previste dall’art. 25 della L.R. n. 13/93.