Capo IV

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
E CASI DI ESCLUSIONE

Art. 12
Ambito di applicazione del diritto di accesso

1. Ai sensi dell’art. 47, comma 2 della l.r. n. 1/93, dell’art. 16, comma 1 e dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 13/93, il diritto di accesso ai documenti ed agli atti dell’amministrazione è esercitato dai cittadini e dagli interessati, singoli o associati, e comunque dai soggetti che partecipano al procedimento amministrativo o che hanno interesse ad esso.

2. Il diritto di accedere alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione è riconosciuto ai cittadini, singoli o associati.

3. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, anche durante il corso dello stesso, nei confronti del funzionario titolare della struttura amministrativa che è competente a formare l’atto conclusivo, o a detenerlo stabilmente, o comunque competente per la trattazione secondo la allegata tab. 1. (per i comuni di piccole dimensioni: nei confronti del segretario comunale).

4. Responsabile del procedimento di accesso è il funzionario di cui al precedente comma 3 (per i comuni di piccole dimensioni: lo stesso segretario comunale) o, su designazione di questi, altro dipendente addetto alla struttura amministrativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente, o comunque competente per la trattazione secondo la allegata tab. 1.

5. Il diritto di accesso ai documenti di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. n. 13/93, si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, ove le stesse avvengano in modo integrale.

6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 esercitano il diritto di accesso anche agli atti ed ai documenti dei concessionari dei pubblici servizi, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società per azioni di cui all’art. 44 della L.R. n. 1/93, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 13
Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, alla struttura di cui al comma 3 del precedente art. 12.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione, specificare ove occorra l’interesse connesso all’oggetto della richiesta e far constare la propria identità e, quando necessario, i propri poteri rappresentativi.

3. Ove provenga da una pubblica amministrazione, la richiesta è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.

4. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copia, o altra modalità idonea, ivi compresa la stampa dei dati raccolti mediante strumenti informatici.

5. Il diritto di accesso allo Statuto comunale, ai regolamenti, alle delibere del Consiglio comunale e della Giunta comunale, alle ordinanze generali si esercita sempre in via informale e non è in alcun caso subordinato alla sussistenza di un interesse specifico.

6. É fatto divieto all’amministrazione di utilizzare il procedimento di accesso formale quando sia possibile l’esercizio del diritto di accesso in via informale.

Art. 14
Accesso formale

1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, o sull’accessibilità del documento, l’interessato è invitato contestualmente a presentare richiesta formale. Tale richiesta deve contenere i dati di cui al comma 2 del precedente art. 13. Per la richiesta di accesso non è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo.

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, è sempre facoltà dell’interessato presentare richiesta formale, di cui l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

3. Onde facilitare l’accesso formale, l’amministrazione individua preventivamente le modalità di compilazione della richiesta di accesso, attraverso adeguata modulistica. É comunque facoltà del richiedente predisporre altrimenti la propria richiesta, purché siano in essa contenuti i dati di cui al comma 2 del precedente art. 13.

4. (solo per i comuni di dimensioni medio-grandi) La richiesta formale presentata ad una struttura amministrativa diversa di quella di cui al comma 3 del precedente art. 12 è dalla prima immediatamente trasmessa a quest’ultima, che ne dà immediata comunicazione all’interessato.

5. Ai sensi dell’art. 28, comma 4 della L.R. n. 13/93, il procedimento di accesso formale si conclude nel termine di venti giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta da parte della struttura amministrativa di cui al comma 3 dell’art. 12 del presente regolamento.

6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento di accesso lo segnala immediatamente al richiedente, che è tenuto a perfezionarla. Il termine del procedimento è sospeso alla data della comunicazione e ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 15
Accoglimento della richiesta formale e modalità di accesso

1. L’amministrazione dispone l’accoglimento della richiesta con atto del responsabile del procedimento di accesso.

2. (versione per i comuni di dimensioni medio-grandi) L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione della struttura amministrativa presso cui rivolgersi, nonché l’indicazione di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. (versione per i comuni di piccole dimensioni) In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l’interessato si presenta presso gli uffici comunali entro quindici giorni dal ricevimento della risposta, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

3. (comma ad inserimento eventuale: v. relazione accompagnatoria) L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta (per i comuni di piccole dimensioni: presso gli uffici comunali), nei giorni di X, X e X, dalle ore X alle ore X, alla presenza, ove necessaria, del personale addetto.

4. L'accoglimento della richiesta di accesso a un atto o documento comporta anche la facoltà di accesso agli atti e ai documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento.

5. L’esame dei documenti è gratuito e viene effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, le cui generalità vanno indicate in calce alla richiesta. É consentito l’accompagnamento da parte di altra persona, le cui generalità vanno del pari indicate in calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte i documenti e gli atti presi in visione.

6. Salva comunque l’applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

7. La copia degli atti e dei documenti viene effettuata negli orari di cui al precedente comma 3 (la parte relativa agli orari è ad inserimento eventuale: v. relazione accompagnatoria) ed è rilasciata contestualmente alla eventuale visione del documento. Qualora la natura del documento renda impossibile l’immediata estrazione della copia, la stessa può essere rilasciata successivamente, comunque non oltre quindici giorni dall’accoglimento della richiesta.

8. La copia degli atti e dei documenti è rilasciata subordinatamente al rimborso del solo costo di riproduzione che è fissato in lire 100 per ogni foglio formato A4. Gli importi vengono riscossi direttamente dal responsabile del procedimento di accesso e versati mensilmente. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate ai sensi dell’art. 14 della L. n. 15/68, previo assolvimento dell’imposta di bollo, altrimenti non dovuta, e dietro corresponsione dei diritti di segreteria e dei diritti di ricerca e visura, se dovuti.

Art. 16
Non accoglimento della richiesta di accesso

1. L’accesso richiesto in via formale può essere rifiutato, limitato o differito dal responsabile del procedimento di accesso, con atto motivato in riferimento alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’art. 24, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai casi di esclusione di cui al successivo art. 17, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. L’atto di non accoglimento della richiesta viene comunicato direttamente all’interessato.

2. Il differimento dell’accesso è disposto ove sia necessario assicurare temporanea tutela dell’ordine pubblico e della riservatezza di terzi, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.

3. Il differimento dell’accesso non può essere reiterato. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.

4. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

Art. 17
Disciplina dei casi di esclusione e di differimento dell’accesso

1. Ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 13/93, gli atti ed i documenti amministrativi possono essere sottratti all’accesso quando riguardino l’ordine pubblico o la prevenzione e la repressione della criminalità, ovvero la riservatezza di persone fisiche, con particolare riferimento allo stato giuridico ed alla residenza delle stesse, e di persone giuridiche, con particolare riferimento ai segreti epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

2. Il diritto di accesso è comunque escluso nei casi previsti per legge o per regolamento, nonché in quelli indicati espressamente, con idonea motivazione, dall’amministrazione esterna che ha formato il documento a cui è richiesto l’accesso. Il diritto di accesso ai dati personali è limitato in conformità con le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Sono sottratti all’accesso da parte di chiunque i seguenti documenti:

a) documenti non già formati o comunque individuabili in modo preventivo, ovvero documenti la cui produzione richieda la rielaborazione, totale o parziale, dei dati contenuti negli archivi dell’amministrazione, ovvero la copia di parti complesse di tali archivi;

b) certificati del casellario giudiziale; certificati dei carichi pendenti; ed in genere atti giudiziari relativi allo stato giuridico delle persone, rilasciati dagli Uffici giudiziari all’amministrazione o comunque utilizzati nell’ambito di procedimenti di competenza della stessa;

c) atti di polizia giudiziaria e comunque atti ed informazioni provenienti dall’autorità di Pubblica sicurezza;

d) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di edifici destinati a scopi militari o all’installazione di istituzioni carcerarie;

e) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di edifici destinati all’esercizio dell’attività creditizia, all’installazione di impianti industriali a rischio, limitatamente alle parti in cui la conoscenza può agevolare atti di furto, di sabotaggio o di danneggiamento in genere;

f) atti non formali delle Commissioni esaminatrici dei concorsi.

4. Sono da considerarsi sottratti all’accesso da parte dei soggetti che non siano i diretti interessati i seguenti documenti:

a) certificazioni sanitarie, cartelle cliniche, verbali di commissioni mediche ed in genere documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone;

b) documenti contenenti dati personali riguardanti interventi di assistenza sanitaria e di assistenza socio-economica; o comunque interventi del servizio sociale, dei consultori familiari, degli istituti minorili, dei centri di igiene mentale, delle comunità terapeutiche e istituti similari;

c) documenti contenenti dati riguardanti la persona del dipendente e il nucleo familiare dello stesso;

d) documenti contenenti dati personali e professionali del dipendente utilizzati nell’ambito di procedimenti disciplinari, di procedimenti di valutazione del personale, di azioni di responsabilità, di ispezioni gerarchiche o di qualunque altra attività connessa alle vicende del rapporto di lavoro; dati relativi al trattamento economico del dipendente ed alla busta paga;

e) in generale, i documenti contenenti dati sensibili di cui all’art. 22 della l. n. 675/96.

5. Sono da considerarsi sottratti all’accesso da parte dei soggetti che non siano i diretti interessati o quelli che ne hanno bisogno per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali i seguenti documenti:

a) atti non giudiziari relativi allo stato giuridico delle persone;

b) elaborati dei concorsi (inserimento da verificare sulla base dell’evoluzione della giurisprudenza); dati personali di candidati ad un concorso, copie di test attitudinali e psico-attitudinali;

c) atti, materiale didattico, studi, soggetti a limitazione dell’accesso di natura contrattuale;

d) atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o di sindacati;

e) atti e documenti relativi alla corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese, comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;

f) atti e documenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia municipale, limitatamente alle parti la cui conoscenza può ostacolare l’attività di ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità;

m) elaborati progettuali relativi alle sedi di servizio dei vigili del fuoco;

g) progetti esecutivi e atti preparatori relativi a procedimenti di formazione di atti a contenuto generale;

h) verbali degli organi collegiali, limitatamente alle parti in cui sono contenute informazioni collegate agli interessi di cui al comma 1;

i) registri di protocollo, limitatamente alle parti in cui da essi siano desumibili informazioni collegate agli interessi di cui al comma 1;

l) mappe catastali, limitatamente all’estrazione di copia e nella misura in cui quest’ultima costituisca una modalità di disapplicazione della normativa prevista in materia di estrazione di copie presso gli uffici del Catasto.

6. I soggetti che nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali accedono ai documenti di cui al comma precedente sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio sul loro contenuto.

7. Il diritto di accesso di cui al presente capo è sempre escluso qualora sia esercitato al fine di riprodurre o diffondere a fini commerciali le informazioni ottenute.

8. Salva la possibilità di individuare nuove ipotesi di differimento ai sensi del comma 2 del precedente art. 16, è sempre differito al momento dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti l’accesso ai seguenti atti:

a) atti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, svolti per il reclutamento dei dipendenti dell’amministrazione;

b) atti relativi ai procedimenti disciplinari, fatte comunque salve le esigenze di garanzia dei soggetti sottoposti a tali procedimenti;

c) atti relativi alle procedure di scelta di contraente da parte dell’amministrazione.

Art. 18
Accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici

1. L’accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avviene con le modalità previste dal presente regolamento, nel rispetto dell’esigenza di salvaguardia degli interessi di cui all’art. 24, comma 2 della L. n. 241/90.

2. I dati raccolti mediante strumenti informatici sono distinti in:

a) dati «esterni», ossia acquisibili direttamente attraverso la materiale visione del documento e senza fare ricorso ad alcuna procedura informatica, che sono utilizzati per l’identificazione del documento stesso e devono essere sempre accessibili;

b) dati «interni», ossia accessibili soltanto con procedure informatiche, con strumenti di lettura e con sistemi e parametri di accesso, quali le opportune parole chiave.

3. I dati di cui al presente articolo sono raccolti dall’amministrazione in modo da assicurare la loro protezione dalla distruzione e dalla perdita accidentale, nonché dall’accesso, dalla variazione o dalla divulgazione non autorizzati. A tale scopo, se necessaria, viene prevista la collocazione dei dati a livelli diversi di accessibilità, coordinati attraverso una serie plurima di parametri di accesso.

4. L’accesso ai dati «interni» viene attuato attraverso idonei sistemi e parametri di accesso. Al richiedente autorizzato sono indicati i parametri di accesso da utilizzare, nonché istruzioni sull’uso degli strumenti e delle procedure necessari per l’acquisizione dei dati.

5. La copia dei dati raccolti e custoditi mediante strumenti informatici, qualora consentita, è praticabile sia mediante l’uso di procedure informatiche, sia mediante stampa.

6. I dati raccolti e custoditi mediante strumenti informatici possono essere trasmessi via rete, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 19
Accesso da parte dei consiglieri comunali e dei revisori dei conti

1. I consiglieri comunali esercitano il diritto di accesso agli atti, ai documenti ed alle informazioni dell’amministrazione secondo le modalità e con i limiti previsti dall’art. 8 della L.R. n. 1/93.

2. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali può essere escluso soltanto nei casi di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 17.

3. Nei casi di cui al comma 5 del precedente art. 17 i consiglieri comunali rientrano sempre tra i soggetti a cui è riconosciuto l’accesso agli atti ed ai documenti indicati. In tali casi si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni sul segreto di ufficio di cui al comma 6 del precedente art. 17 e viene fatto esplicito divieto di utilizzare le informazioni ottenute per fini diversi da quelli dell’espletamento del mandato.

4. Nel periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione del Consiglio comunale, l’accesso da parte dei consiglieri ai documenti, agli atti ed alle informazioni correlate agli affari iscritti all’ordine del giorno avviene sempre in modo informale. La visione di documenti ed atti e la comunicazione verbale è immediata o comunque, qualora sia richiesta la presenza di personale addetto, avviene nel primo momento compatibile con le esigenze di funzionalità dell’ufficio, in ogni caso in tempo utile per preparare la riunione del Consiglio. L’estrazione di copia dei documenti è, di regola, immediata, ma può essere differita, comunque non oltre il termine fissato per la riunione del Consiglio, qualora le esigenze di buon andamento dell’azione degli uffici comunali lo richiedano. In nessun caso sono comunque ammesse deroghe ai limiti di cui al comma 3, punto a) del precedente art. 15.

5. Qualora la richiesta di accesso da parte dei consiglieri avvenga nell'espletamento del loro mandato, fatto salvo quanto previsto in generale a favore dei richiedenti, non è dovuta alcuna somma per il rimborso delle spese di riproduzione, per i diritti di segreteria e per i diritti di ricerca e di visura.

6. Ai revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme sul diritto di accesso previste al presente articolo per i consiglieri comunali.

Art. 20
Identificazione degli addetti alle funzioni

1. Ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 13/93, i dipendenti comunali utilizzano il cartello da tavolo e il cartellino di riconoscimento, o altra modalità di identificazione personale individuata in relazione alle esigenze dell’utenza.

Art. 21
Norme transitorie e finali

1. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle forme prescritte, le modificazioni ritenute necessarie.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi iniziati a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, ferma restando la disciplina dettata dalla legge.

 

TABELLE CITATE NEL TESTO DEL REGOLAMENTO

Tabella 1

(allegata, rif. artt. 2, 3, 5, 6, 12):

La tabella 1 è relativa ai termini del procedimento amministrativo e all’individuazione del responsabile del procedimento

Tabelle 2, 3 e 4

(non allegate, rif. art. 11: si veda la relazione accompagnatoria):

Le tabelle in questione devono essere predisposte direttamente dai singoli comuni, sentite le altre amministrazioni competenti, qualora optino per l’inserimento dell’art. 11 nel testo del regolamento. Si rinvia in proposito a quanto precisato nella relazione accompagnatoria.

Le tabelle ad inserimento eventuale riguardano:

Tabella 2:

elenco delle attività private alle quali si può dare inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia all’amministrazione

Tabella 3:

elenco delle attività cui può darsi inizio dopo la presentazione della denuncia all’amministrazione e una volta decorso il termine indicato per ciascun tipo di attività. Indicazione di questi termini.

Tabella 4:

elenco delle attività a cui si applica il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 13/93.