TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE IN GENERALE

Art.5
Principi

1. Il Comune garantisce e valorizza il pluralismo; rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei singoli cittadini e delle formazioni sociali garantendo la trasparenza delle scelte ed un'informazione completa ed accessibile sulla sua attività.

Art.6
Titolarità dei diritti di cittadinanza

1. Titolare dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione sono:

- i cittadini inseriti nelle liste elettorali del comune di Dro;

- i cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il 16° anno di età;

- i cittadini non residenti, che abbiano nel comune il centro e la sede della loro attività di lavoro.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Art.7
Diritto di informazione dei cittadini

1. Il Comune riconosce nell'informazione, disciplinata nel suo esercizio dalle leggi e dai regolamenti, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e la piena conoscenza dei loro diritti in relazione ai procedimenti amministrativi.

2. A tale scopo il Consiglio Comunale adotta un unico regolamento contenente la disciplina di esercizio dei diritti di informazione, di partecipazione al procedimento amministrativo, di accesso ai documenti amministrativi , di proposta e svolgimento dei referendum.

3. Al fine di garantire la trasparenza, l'Amministrazione appresta i mezzi informativi necessari, e promuove e favorisce ogni iniziativa per rendere pubblica e conosciuta l'attività propria, e degli enti e aziende dipendenti.

4. Allo scopo assicura, attraverso l'individuazione di un responsabile presso l'ufficio di segreteria l'accesso agli atti del comune e delle istituzioni, nei limiti stabiliti dalle leggi e con le modalità previste dal regolamento.

5. Parimenti, con apposita clausola del capitolato o della convenzione, vengono individuati i documenti dei concessionari dei servizi comunali per i quali è assicurato l'accesso.

6. In ogni caso sono disponibili per la libera consultazione presso la segreteria del Comune e presso la biblioteca comunale, i seguenti atti:

a) lo Statuto del comune;
b) i regolamenti del comune;
c) il bilancio pluriennale;
d) il bilancio annuale e i documenti annessi.-

e) tutte le deliberazioni consiliari e giuntali.-

Art.8
Valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni e favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi pubblici.

2. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi e privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile. Riconosce il ruolo sociale delle società cooperative, delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni economiche.-

3. La programmazione dei servizi pubblici tiene conto delle organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, prevedendo condizioni di priorità in caso di ricorso a convenzioni esterne.

4. Il Comune mette a disposizione di associazioni o altri organismi privati strutture, beni strumentali, contributi e servizi secondo criteri e modalità predeterminati dal consiglio comunale.

5. Le forme di sostegno di cui al comma precedente e l'esercizio dei diritti di partecipazione attiva sono riservati ad associazioni o ad altri organismi privati, alle cui attività o\e servizi possano accedere gli abitanti del comune e quant'altri in esso vi dimorano.

6. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, un resoconto analitico con l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art.9
La Consulta

1. La consulta costituisce organismo di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, individuati dal consiglio comunale nella specifica delibera istitutiva.

2. La consulta esercita funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'amministrazione nei confronti della giunta e del consiglio, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza.- Apposito regolamento disciplinerà il funzionamento e le forme di rappresentanza.-

Art.10
Iniziativa popolare

1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all'amministrazione comunale istanze rivolte ad ottenere provvedimenti amministrativi e petizioni allo scopo di esporre comuni necessità. Ad esse è data risposta scritta entro tre mesi.

2. I cittadini in numero non inferiore a trenta, e la consulta possono presentare proposte di atti di competenza dell'amministrazione comunale, redatte in forma di articolato o di schema di delibera, accompagnate da una relazione illustrativa, corredata dalle indicazioni dei mezzi occorrenti per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrate eventualmente previste.

3. Il regolamento previsto al presente capo individua le condizioni di ammissibilità di forma della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, le modalità ed i termini per l'istruttoria. La proposta deve essere posta in discussione dal consiglio entro due mesi dalla sua presentazione, anche opportunamente integrata o modificata, corredata dai previsti pareri ed attestazioni.

Art.11
Referendum

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di competenza comunale di interesse locale, nei limiti e con le modalità di cui al presente Statuto ed al regolamento.

2. I referendum possono avere ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del consiglio, ovvero esprime indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del comune.

3 A referendum indetto l'organo deliberante sospende l'attività deliberativa sul tema sottoposto a consultazione ed il referendum avrà validità solo se avrà votato più del 50% degli aventi diritto.-

5 Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto e i regolamenti del consiglio comunale;
b) il bilancio preventivo e quello consuntivo, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti;
c) provvedimenti concernenti tributi e tariffe; è tuttavia ammesso sottoporre a referendum consultivo la proposta di aumento di tributi e tariffe comunali da destinare all'istituzione e al miglioramento di servizi pubblici;
d) gli atti relativi al personale del comune;
e) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
f) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
g) le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei cinque anni precedenti.

6. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve e chiaro.

7. Il regolamento comunale determina i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità e la validità dei referendum, nonché le modalità del loro svolgimento.

8. Entro novanta giorni dalla dichiarazione consiliare di ammissibilità del referendum, il comitato promotore deve depositare presso la segreteria generale del comune il numero prescritto di firme autenticate.

9 Non è ammessa più di una consultazione referendaria all'anno, per un massimo di due distinti quesiti.-

 

CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO

Art.12
Difensore Civico

Il Comune riconosce nell'Ufficio del Difensore Civico uno strumento di garanzia, di partecipazione, di informazione del cittadino, nonché di imparzialità dell'azione amministrativa.-

Il Consiglio Comunale attiva l'istituto del Difensore Civico mediante convenzione con il Difensore Civico operante nel territorio della Provincia autonoma di Trento, e con le modalità previste dalla Legge Provinciale.-

CAPO III
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.13
PRINCIPI

1 Il Comune di Dro informa la propria attività amministrativa a principi di obiettività, di imparzialità, di trasparenza, di partecipazione, di collaborazione e di semplificazione delle procedure. Al fine di dare attuazione a tali principi, è assicurata la libera circolazione delle informazioni, la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.-

2 L'apposito regolamento disciplina criteri e modalità di comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento amministrativo, la definizione dei termini, i livelli di responsabilità, al fine di garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa.-

Art.14
Partecipazione al procedimento

1 Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti in materia dalla legge.-

2 I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.-

3 I soggetti interessati al procedimento, ai sensi dei due comma precedenti. hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento;
b) di presentare memorie scritte e documenti;,

c) di essere ascoltati, a richiesta dal segretario o dal responsabile del settore di competenza;
d) di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

4) Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.-

Art. 15
Istruttoria pubblica

Annullato dalla Giunta provinciale.

Art. 16
Diritto di accesso agli atti

1 Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.-

2 Sono sottratti al diritto di accesso gli atti espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.-

3 Il regolamento determina altresì le modalità per l'accesso agli atti, nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti.-

4 Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire la effettività dell'esercizio del diritto di accesso.-

5 Ai cittadini dovrà essere garantita la conoscenza dell'iter delle pratiche amministrative e il nominativo del responsabile della procedura.-

Art. 17
Semplificazione dell'azione amministrativa

1 L'Amministrazione comunale adotta le opportune misure per agevolare l'espletamento di pratiche amministrative da parte dei cittadini, pubblicizzando le proprie iniziative gestionali, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con altri enti pubblici operanti sul territorio prevedendo disposizioni anche organizzative per l'applicazione diffusa auto certificazione.-