TITOLO IV
L'ORGANIZZAZIONE

Art. 45
Organizzazione degli uffici

1. L'Amministrazione comunale si articola in uffici quali unità organizzative individuate per aree omogenee di attività, secondo criteri di autonomia, di efficacia, di economicità e funzionalità, e secondo criteri di professionalità e responsabilità.-

2. Il regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, si informa ai seguenti principi ispiratori:

a) professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;

b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;

c) orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;

d) anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione;

e) analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;

f) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;

g) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.-

3 Il regolamento definisce in particolare:

a) l'articolazione degli uffici e relative funzioni;

b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;

c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;

d) le procedure di assunzione e cessazione del servizio;

e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;

f) l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di disciplina;

g) i criteri per la formazione e l'addestramento.-

Art. 46
Personale

1 Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale comunale è disciplinato con accordi sindacali in base alla legislazione vigente.-

2 la responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.-E' determinata in conformità alle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.-

3 il dipendente comunale non può esercitare il commercio, l'industria ne alcun professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata al Comune.-

4 Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, alla qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.-

5 Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.-

6 Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, anche mediante l'adozione di azioni positive, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.-

Art. 47
Collaborazioni esterne

1 Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.-

2 Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:
a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
c) la natura privatistica del rapporto.-

Art. 48
Indirizzo e controllo

1 Agli organi elettivi del Comune in base alle rispettive competenze, spettano le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività degli uffici e dei servizi, l'individuazione degli obiettivi programmatici e delle relative priorità e la verifica dei risultati conseguiti. Al segretario ed ai funzionari responsabili compete la gestione amministrativa.-

2 Il Consiglio comunale discute, almeno annualmente, una relazione della giunta sulla funzionalità degli uffici e dei servizi redatta sulla base delle relazioni stesse dei responsabili degli uffici in collaborazione con il segretario comunale.-

Art. 49
Conferenze dei settori

1 Per verificare la fattibilità dei programmi e progetti da sottoporre alle decisioni degli organi collegiali, sono indette conferenze dei settori a cui partecipano il Sindaco, gli Assessori, il Segretario ed i Funzionari, secondo le materie trattate.-

2 Le conferenze dei settori hanno anche il compito di verificare lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti deliberati dagli organi di governo.-

3 Le valutazioni e le considerazioni della conferenza hanno valore ricognitivo e/o propositivo.-

Art. 50
Segretario Comunale

1 Al segretario comunale spettano compiti di indirizzo e di propulsione dell'azione amministrativa dei funzionari comunali mirati al raggiungimento degli obiettivi di programma fissati dagli organi di governo comunale.-

2 Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende coordina l'attività dei funzionari. E' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio delle stesse agli organi di controllo; vigila affinché gli atti esecutivi dei provvedimenti degli organi di governo siano portati tempestivamente a compimento da parte dei funzionari interessati, con i quali ne è responsabile, partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, esprimendo su richiesta del sindaco pareri motivati.-

3 presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti.-

4 Presiede le commissioni di gara; qualora in esse si svolga funzioni di ufficiale rogante, le stesse sono presiedute dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.-

5 Stipula i contratti nei quali il Comune è parte contraente; qualora in un contratto vi svolga funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.-

Art. 51
Funzioni dei responsabili di settore

1 Compete ai funzionari responsabili la direzione dell'unità organizzativa di appartenenza, secondo il principio della distinzione tra compiti di indirizzo e controllo degli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa.- Nell'azione volta alla gestione di funzioni e servizi di loro competenza, elaborano, istruiscono e concretizzano l'azione amministrativa e tecnica; esercitano funzioni di impulso, coordinamento e controllo nei confronti delle unità operative sottoposte; propongono al segretario gli atti da sottoporre agli organi elettivi o consultivi.-

2 La funzione di cui al precedente comma si caratterizza per la capacità di proporre, programmare e utilizzare in modo coordinato gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi di governo, di promuovere l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, di motivare e guidare i collaboratori, di rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui il Comune è chiamato a rispondere.-