TITOLO V
LA GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I
CRITERI GENERALI

Art. 52
La programmazione di bilancio

1 La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale; la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.- La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.-

2 Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione.-

3 Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini di legge, osservando i principi dell'universalità, integrità, veridicità, unità, specificazione, nonché del pareggio economico e finanziario.-

4 I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socioeconomica del Comune e sono deliberati contestualmente agli atti di programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.-

Art. 53
Caratteri del sistema contabile

1 L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di legge espressamente rivolte agli enti locali.-

2 Il Comune adotta una contabilità nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile vigente.

3 Gli strumenti di previsione contabile sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socioeconomica del Comune. Gli atti di programmazione che incidono sui dati del bilancio sono approvati contestualmente con il medesimo e costituiscono atto di indirizzo.-

4 Ferme restando le disposizioni dell'art.51, gli strumenti di previsione contabile ed i connessi atti di programmazione sono esaminati ed approvati dal Consiglio nei modi e forme e con gli effetti stabiliti dal regolamento del consiglio e da quello di contabilità.-

Art. 54
Assetto organizzativo per la gestione finanziaria

1 In conformità agli obiettivi degli atti di programmazione, il Consiglio o la Giunta secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi e modi del loro svolgimento, dettando le relative direttive; contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, destinando le risorse finanziarie necessarie e assegnando l'eventuale uso di determinati beni.-

2 I funzionari responsabili, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con la giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere, a tal fine sottopongono alla giunta le loro valutazione in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché in merito ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.-

CAPO II
L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 55
Le risorse per la gestione corrente

1 Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato, attribuite dalla Regione e dalla Provincia, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e riservando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.-

2 Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.-

Art. 56
Le risorse per gli investimenti

1 La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali provinciali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.-

2 Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge od altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune secondo le priorità nello stesso stabilite.-

3 Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.-

CAPO III
LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 57
La gestione del patrimonio

1 La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso gli appositi uffici, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.-

2 I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, o a favore di organismi rappresentativi di interessi diffusi, di interessi collettivi o di categoria, la giunta procede all'adozione del relativo provvedimento in conformità al regolamento. Ove trattasi di concessione in comodato od uso gratuito di durata superiore a 5 (cinque) anni, il relativo provvedimento è di competenza del Consiglio comunale.-

3 I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, nelle forme di legge, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziare straordinarie dell'ente.-

4 L'alienazione di beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.-

CAPO IV

Art. 58
Il Revisore dei conti

1 In conformità alle disposizioni di legge vigenti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti.-

2 Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti ed ai documenti aventi rilievo contabile e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.-

3 Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale; e, se richiesto, assiste alle sedute.-

4 Il revisore dei conti partecipa alle sedute di giunta, su richiesta della medesima.-