TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
CARATTERISTICHE GENERALI
Art. 59
Servizi pubblici
1 Si intendono per pubblici servizi le attività che il Comune assume per disposizione di legge o che decide di assumere volontariamente in quanto necessarie al raggiungimento degli interessi della comunità, dell'esercizio dei diritti individuali e collettivi, della valorizzazione e tutela della vita e della dignità della persona.-
2 I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti.-
3 L'erogazione dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti: L'erogazione dei servizi deve essere continua, regolare, senza interruzioni.-
4 Il Consiglio comunale provvede alla regolamentazione dei servizi, tra l'altro definendo i diritti degli utenti, le condizioni di accesso ai servizi, le modalità di controllo del funzionamento dei servizi per verificarne economicità, efficienza ed efficacia, ed i criteri per consentire all'utenza, singola o associata, di formulare osservazioni o proposte sullo stato dei servizi.-
5 Ai fini di una migliore efficienza ed efficacia dei servizi il Comune favorisce e promuove la collaborazione con i privati, assumendosi compiti di coordinamento.-
Art. 60
Forme di erogazione dei servizi
1 I servizi pubblici sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società per azioni a partecipazione pubblica, mediante contratto di appalto.-
2 Le forme e le modalità di gestione sono scelte dal Consiglio comunale sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.-
3 La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità dei costi dei servizi, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e alle proposte eventualmente formulate dall'utenza.-
4 Nella relazione al conto consuntivo i revisori dei conti esprimono rilievi e proposte per una migliore efficienza produttività ed economicità nella gestione dei servizi svolti in economia, mediante istituzione, appalto e convenzione.-
Art. 61
Struttura di vigilanza nella gestione dei servizi
1 E' istituita una apposita commissione consiliare al fine di consentire una idonea vigilanza sulla gestione dei servizi resi da parte di istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni a partecipazione pubblica, enti concessionari, nonché società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.-
2 La commissione esamina la documentazione contabile nonché gli atti di maggiore rilevanza; dispone audizioni, convoca gli amministratori designati dal Comune, formula proposte di deliberazione e di direttiva al consiglio, approva risoluzioni di indirizzo gestionale di concerto con le altre commissioni consiliari; controlla la qualità dei servizi resi dal Comune e dagli enti di gestione.-
3 La commissione presenta annualmente al consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto delle direttive e degli indirizzi adottati dall'ente, lo stato dei risultati economici della gestione dei servizi pubblici locali, le soluzioni gestionali più idonee per le eventuali trasformazioni, l'assunzione di nuovi servizi, le concessioni a terzi, le dismissioni.-
Art. 62
Dismissione di servizi pubblici
1 La dismissione di servizi pubblici è motivatamente deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.-
CAPO
II
LE MODALITÀ' E L'ASSETTO DI GESTIONE
Art.63
Gestione in economia
1 Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione delle dimensioni o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.-
2 Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie, e approvano contestualmente il regolamento che contiene, tra l'altro, oltre alle indicazioni di cui all'art. 54 le modalità di organizzazione, i criteri generali di determinazione delle eventuali tariffe, nonché le procedure per i controlli contabili, economici e gestionali.-
Art.64
Servizi in concessione e in appalto
1 I servizi pubblici sono gestiti mediante concessione a terzi o in appalto quando necessitino di un'organizzazione aziendale, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità, e quando la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni non richiedano in modo continuativo l'esercizio di funzioni di indirizzo e di direzione da parte del Comune. Viene prescelta la forma dell'appalto ove risulti opportuno e conveniente riservare all'amministrazione la direzione dello svolgimento del servizio affidando al privato l'esecuzione delle operazioni materiali.-
2 I concessionari e gli appaltatori sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, privilegiando, a parità di condizioni, le cooperative e gli altri enti per i quali la legge prevede specifiche preferenze.-
3 Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.-
4 Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.-
Art.65
Aziende speciali e istituzioni
1 Il Comune può istituire aziende speciali per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale che richiedano di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.-
2 Il Comune può costituire istituzioni quali organismi di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, sicurezza sociale, lo sport, la cultura, la pubblica istruzione, il turismo, il tempo libero, le attività socialmente utili.-
3 La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste, le condizioni per l'equilibrio economico della gestione, nonché la struttura organizzativa cui compete la vigilanza sull'attività dell'azienda o istituzione, da effettuarsi secondo gli indirizzi e le direttive del consiglio comunale.-
4 Contestualmente all'istituzione dell'azienda il Consiglio comunale, con apposito provvedimento regolamentare, assume le modalità di organizzazione e di gestione dell'azienda e dell'istituzione.-
Art.66
Partecipazione a società di capitali
1 Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative, avente ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, attraverso l'adozione, da parte del consiglio comunale di motivata deliberazione, assunta a maggioranza assoluta, con la quale è determinata la quota di partecipazione, le condizioni statutarie e le forme di controllo e di vigilanza.-
2 E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione e sulla nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione della società.- Questi sono prescelti sulla base delle specifiche professionalità possedute o documentate.-
3 La scelta dei soci privati cui proporre la sottoscrizione di quote significative del capitale avviene con le modalità che consentano l'eventuale pluralità di offerte e il confronto tra le medesime, tenendo conto motivatamente delle alternative esistenti e del parere richiesto di soggetti di elevata qualificazione professionale sugli aspetti tecnici, economici e finanziari.-