TITOLO VII
FORME DI COOPERAZIONE
Art.67
Convenzioni
1 Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni, con la Provincia, con la Regione e con lo Stato, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.-
2 Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.-
Art.68
Consorzi
1 Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni con la Provincia e con la Regione per la gestione associata di uno o più servizi.-
2 A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione e lo statuto del consorzio.-
3 La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.-
4 Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con potere decisionale pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio. Ulteriori eventuali rappresentanti del Comune, previsti dallo statuto del consorzio, saranno designati dal consiglio comunale.-
Art.69
Accordi di programma
1 Ai fini della stipula di accordi di programma, quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco, previa deliberazione della giunta o del consiglio, secondo le rispettive competenze, promuove la conclusione dell'accordo convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate.-
2 L'adesione ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni è deliberata dal consiglio o dalla giunta secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.-
3 E' in ogni caso richiesta la deliberazione del consiglio per la stipulazione di accordi la cui esecuzione comporti sostanziali modifiche a deliberazioni già adottate o da cui derivino impegni che implichino la competenza del consiglio medesimo.-