Descrizione
Cos’è:
L’Albo dei Giudici Popolari, istituito ai sensi della Legge 10/4/1951 n. 287, è l’elenco delle persone qualificate a ricoprire la posizione di giudice popolare presso la Corte D’Assise di primo e di secondo grado. Tali giudici sono chiamati a comporre, a seguito di estrazione a sorte, il Collegio giudicante della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello, per una precisa prescrizione della Costituzione (art. 102, terzo comma), che prevede espressamente forme di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
Ogni due anni, negli anni dispari, i Comuni procedono all’aggiornamento dell’Albo, con la cancellazione di chi non è più in possesso dei requisiti richiesti e con l’iscrizione dei cittadini che hanno maturato i requisiti di legge. Questa funzione è esercitata tramite un’apposita Commissione Comunale (composta dal Sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri comunali).
Come si fa:
L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato ovvero d’ufficio, per garantire comunque la presenza di un congruo numero di iscritti al quale attingere per lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla legge.
Requisiti:
Giudici Popolari di Corte d’assise:
- residenza anagrafica nel Comune
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
- aver assolto alla scuola dell’obbligo.
Giudici Popolari di Corte d’assise d’Appello:
- residenza anagrafica nel Comune
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
- diploma di scuola media superiore, di qualsiasi tipo
Esclusioni:
Sono esclusi dalla funzione di Giudice Popolare:
- i Magistrati ed i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
- i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione
Procedimento per l'aggiornamento degli elenchi:
- entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio. L’iscrizione avviene a anche d’ufficio, per garantire comunque la presenza di un congruo numero di iscritti al quale attingere per lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla legge;
- entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali;
- entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi.
- entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
- dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
- entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
- entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
- ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.
Nomina dei giudici popolari:
Successivamente, in pubblica udienza, si procede all’estrazione per sorteggio da un’urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne.
In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti.
Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.
Ogni tre mesi la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello estraggono 50 nominativi.
Entro 5 giorni dall’estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sè dei giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.
All’udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.
La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo.
Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d’assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonchè alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.
Cancellazione dall'albo:
La cancellazione dall'Albo può avvenire per:
- morte;
- emigrazione;
- perdita della capacità elettorale;
- età (aver superato il 65° anno di età);
- ricorso a seguito di indebita iscrizione, entro 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio dei relativi elenchi (il reclamo deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale)