Descrizione
I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani devono rispettare le seguenti disposizioni e divieti, a garanzia dell’igiene pubblica, della sicurezza e a tutela del decoro:
Disposizioni di carattere generale
- In base alla vigente normativa è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscrivere gli animali all’anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
- Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente un’alimentazione adeguata per qualità e quantità le cure necessarie e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
- Possono essere tenuti senza guinzaglio i cani che si trovino entro i confini di luoghi appositamente individuati, purché non aperti al pubblico e determinati con idonea recinzione atta ad evitare che l’animale possa arrecare danno alle persone che si trovino all’esterno della stessa.
- Se il suolo è aperto al pubblico, i cani vanno mantenuti legati o rinchiusi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone. In entrambi i casi va garantito spazio sufficiente all’attività motoria del cane. La catena o legaccio dovrà avere robustezza tale da non subire strappi, impedendo all’animale di uscire dal suolo privato e si invita inoltre a segnalare la presenza dell’animale mediante apposito cartello “Attenti al cane”.
- Gli animali tenuti legati al guinzaglio devono poter raggiungere un riparo ed i contenitori dell’acqua e del cibo.
- Sui mezzi pubblici il trasporto di animali è disciplinato da apposito regolamento adottato dall’azienda che esercita il servizio.
- Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida di greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio.
OBBLIGHI
- è fatto obbligo ai proprietari dei cani di essere muniti di apposita attrezzatura o di sacchetti idonei alla raccolta delle deiezioni del cane;
- è fatto obbligo asportare completamente le deiezioni dei cani con immediato deposito negli idonei contenitori destinati anche alla raccolta di questo tipo di rifiuti (cestini porta rifiuti);
- è fatto obbligo di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti e di riversare una congrua quantità d’acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
- è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi e vetrine;
- è fatto obbligo adoperarsi, in ogni modo, affinché i cani non compromettano l’integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale.
- è fatto obbligo tenere i cani a guinzaglio, anche se di piccola taglia, nelle aree pubbliche e di uso pubblico. Il guinzaglio non potrà superare la lunghezza complessiva di 1,50 m;
- nei luoghi in cui vi sia grande affollamento (ad esempio in occasione di fiere, sagre, raduni, spettacoli e manifestazioni pubbliche ecc.) i cani che manifestano una certa pericolosità, vanno muniti di idonea museruola;
- il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente un’alimentazione adeguata per qualità e quantità, le cure necessarie e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario;
DIVIETI
- è fatto divieto di introdurre i cani nei laboratori e in locali ove si eserciti la produzione di alimenti o bevande; si specifica che il divieto di accesso alle cucine ed ai laboratori e non ai locali ed agli spazi di somministrazione: in tali luoghi, ovvero nei bar, ristoranti e pizzerie e relative pertinenze, l’accesso è subordinato alla volontà del gestore del locale stesso;
- è vietato lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata;
- è vietato lasciar vagare cani in parchi pubblici, giardini, aiuole, spiagge, nei letti dei torrenti e in qualsiasi area verde di proprietà della pubblica amministrazione; il divieto è reso noto mediante apposita segnaletica;
- Chiunque violi le disposizioni dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
Disposizioni finali
- Sono esenti dal rispetto della presente ordinanza le persone non vedenti che utilizzano i cani addestrati all’accompagnamento.
- I cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio, non hanno l’obbligo del guinzaglio e della museruola.
La polizia locale e le forze dell’ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.