Ai sensi dell’art. 13 della L. 10.04.1951, n. 287 sul riordinamento dei giudici di Assise, modificata dalla L. 24.11.1951 n. 1324, dalla L. 5.5.1952 n. 405 e dalla L. 27.12.1956 n. 1441, "In ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due Consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati spettivamente neg presente legge per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d’Assise d’Appello".